Pronuncia 49/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale e dell'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 1 aprile 1969 dal tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Bertinelli Virginio ed altri, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969; 2) ordinanza emessa il 5 maggio 1970 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di De Marchi Luigi, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970. Visti gli atti di costituzione di De Marchi Luigi e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli; uditi l'avv. Giorgio Moscon, per il De Marchi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale: dell'art. 553 del codice penale; dell'art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale: dell'art. 114, primo comma, del medesimo testo unico, limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"; dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Giuseppe Chiarelli

Data deposito: Tue Mar 16 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 49/71 A. INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - COD. PEN., ART. 553 - FINALITA' ORIGINARIA DELLA DISPOSIZIONE - DIVIETO DI SVOLGERE PROPAGANDA FAVOREVOLE ALLA RIDUZIONE DELLE NASCITE - AUTONOMA CONFIGURAZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 553 - SOPRAVVENUTA MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONE - LIMITE POSTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - CONTRASTO CON L'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La norma di cui all'art. 553 del c.p. corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta all'incremento della popolazione, e alle concezioni a cui quella politica si ispirava; essa vietava la pubblica trattazione di argomenti riguardanti la procreazione soltanto se svolta nel senso di favorire mediante l'incitamento o la propaganda di pratiche contro la procreazione, la riduzione delle nascite. Le esigenze del buon costume erano tutelate, come sono tuttora, da altre disposizioni del codice penale, in qualunque senso e a qualunque fine si svolga la predetta attivita'. Il problema della limitazione delle nascite ha assunto, nel momento storico attuale, una importanza e un rilievo sociale tale da non potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche conto del progressivo allargarsi della educazione sanitaria, sia oggi da ravvisare un'offesa al buon costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative, nella propaganda svolta a favore delle pratiche anticoncettive. Si deve pertanto riconoscere che, venuta meno la ragione dell'autonoma configurazione del reato di cui all'art. 553 c.p., il limite di esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 49/71 B. INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 553 DEL COD. PENALE - PARZIALE ESTENSIONE AGLI ARTT. 112 E 114 DELLA T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, E DELL'ART. 2 DEL D.LG. 31 MAGGIO 1946, N. 451. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 27).

Le medesime ragioni addotte per dichiarare l'illegittimita' dell'art. 553 c.p. valgono anche per riconoscere l'illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 112 del t.u. delle leggi di p.s., limitatamente alla parte in cui vieta la produzione, l'acquisto, la detenzione, l'importazione, l'esportazione e la circolazione di scritti, disegni e immagini che divulgano i mezzi diretti a impedire la procreazione o ne illustrano l'impiego. Esse si estendono inoltre all'art. 114, primo comma, del medesimo t.u., nella parte in cui vieta l'inserzione, in giornali o periodici, di avvisi o corrispondenze che si riferiscono ai predetti mezzi, nonche' all'art. 2 del d.l. 31 maggio 1946, n. 561, nella parte in cui stabilisce che si puo' far luogo al sequestro di giornali o altre pubblicazioni o stampati che divulghino i mezzi medesimi, ne illustrano l'impiego o contengono inserzioni o corrispondenze ad essi relative.

Norme citate

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27