Pronuncia 228/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 376 cod. pen. (ritrattazione) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 marzo 1977 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Cancelli Mario ed altro, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977; 2) ordinanza emessa l'1 luglio 1977 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Infantino Andrea ed altri, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 19 luglio 1978; 3) ordinanza emessa il 26 giugno 1978 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Malossi Arnaldo ed altri, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979; 4) ordinanza emessa il 9 gennaio 1981 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Santangelo Lucia ed altri, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 26 agosto 1981. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Ferri, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 c.p. nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione solo per il reato di cui all'art. 372 c.p. (falsa testimonianza) e non anche per quello di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Tribunali di Grosseto, Reggio Calabria e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 c.p. sollevata, con la stessa ordinanza, dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 24 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giuseppe Ferrari

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 228/82 A. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - INEFFICACIA DI ESIMENTE DELLA RITRATTAZIONE - FALSA TESTIMONIANZA - EFFICACIA DI ESIMENTE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE DEL CONTRASTO CON L'ART.3 COST..

Mentre nella falsa testimonianza il legislatore da` rilievo di esimente alla ritrattazione, nell'intento di conseguire la giusta definizione del procedimento principale, analogo rilievo non viene ragionevolmente conferito alla ritrattazione nel favoreggiamento personale, in cui le false dichiarazioni del favoreggiatore, nonostante la successiva ritrattazione, hanno gia` costituito intralcio all'indagine. Ne` all'identificazione del fine evidenziato e` di ostacolo la circostanza che la giurisprudenza ravvisi il reato di falsa testimonianza in luogo di quello di favoreggiamento, nel caso di mendaci dichiarazioni fiancheggiatrici rese all'autorita` giudiziaria, poiche` non compete alla Corte stabilire se in tale ipotesi ricorra il concorso formale di reati o quello apparente di norme incriminatrici. Conseguentemente non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 376 c.p. nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione per il solo reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e non anche per quello di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Parametri costituzionali

SENT. 228/82 B. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - DICHIARAZIONI MENDACI RESE NECESSARIE DALL'INTENTO DI EVITARE DI RILEVARE LA COMMISSIONE DI UN PRECEDENTE REATO - MANCATO RILIEVO DELLE DICHIARAZIONI VERITIERE COME ESIMENTE PER IL REATO COMMESSO - MANCATO RILIEVO DELLA RITRATTAZIONE SUL REATO DI FAVOREGGIAMENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Ai fini della configurabilita` del reato di favoreggiamento personale e` ininfluente che le dichiarazioni mendaci che lo integrano siano state rese necessarie dalle circostanze che il favoreggiatore non possa manifestare al giudice la verita`, se non rilevando un reato precedentemente commesso. Infatti deve osservarsi che la situazione prospettata e` comune a tutti i casi in cui il teste si trovi di fronte all'alternativa di manifestare il falso o di confessare, dichiarando il vero, un reato: in tale ipotetico contesto, l'assumere che l'art. 24 Cost., in tanto sarebbe rispettato, in quanto la manifestazione del vero comportasse l'impunita` in ordine al reato confessato, e` affermazione che avrebbe senso logico, solo se il diritto di difesa potesse legittimamente riguardarsi in un'accezione semantica che lo consideri sinonimo di rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato. Pertanto e` manifestamente infondato il preteso contrasto dell'art. 376 c.p. che prevede l'esimente della ritrattazione solo per il reato di falsa testimonianza e non per quello di favoreggiamento e l'art. 24 della Costituzione, prospettato sotto questo profilo.

Parametri costituzionali