Pronuncia 9/1964

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1963 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Santoni Giovanni, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio 1963. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà; b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 573 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Sat Feb 22 1964 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 9/64. FAMIGLIA (DELITTI CONTRO LA) - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - DIRITTO DI QUERELA - LIMITAZIONE AL SOLO GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La sottrazione del minore o dell'incapace importa una offesa che colpisce non soltanto la posizione dell'esercente la patria potesta', ma tutta la famiglia, nella intera consistenza dei suoi interessi sociali, morali e affettivi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, l'articolo 574 del c.p., nella parte di cui attribuisce il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potesta'. Deve ritenersi anche illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 573 del c.p., nella parte in cui prevede identica limitazione del diritto di querela per il delitto di sottrazione consensuale di minorenni.

Parametri costituzionali