Pronuncia 177/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 559, terzo comma, e 573, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1969 dal pretore di Parma nel procedimento penale a carico di Petrucci Benvenuto e Ventura Ada, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969. Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, terzo comma, del codice penale, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Wed Dec 02 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 177/70 A. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - RELAZIONE ADULTERINA - COD. PEN., ART. 559, TERZO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 559, terzo comma, cod. pen. (relazione adulterina), gia' dichiarato illegittimito con sent. n. 147 del 27 novembre 1969. Cfr.: ord. n. 31/1970, ord. n. 103/1970, sent. n. 108/1970.

SENT. 177/70 B. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - COD. PEN., ART. 573, PRIMO COMMA - REATO COMMESSO DALLA MADRE - PRETESA ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER LA CORRELATIVA IPOTESI IN CUI SIA IL MARITO A SOTTRARRE ALLA MADRE IL MINORE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE RISPETTO AL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573, primo comma, del cod. penale, sollevata in una fattispecie in cui la sottrazione consensuale del minore era stata commessa dalla madre, per violazione del principio di eguaglianza rispetto alla correlativa ipotesi di sottrazione del minore alla madre da parte del padre. Infatti, qualora la tesi dell'incostituzionalita' venisse accolta sotto il profilo dell'esclusiva addebitabilita' alla madre, la relativa statuizione non avrebbe influenza sulla decisione del caso concreto, in quanto la (conseguente) punibilita' del padre per la sottrazione del figlio minore alla madre non escluderebbe la punibilita' della madre per la sottrazione del minore al padre.