Pronuncia 122/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1974 dal pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Nicola Aliotta, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 1977 il Giudice relatore Alberto Malagugini; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Alberto Malagugini

Data deposito: Mon Jun 20 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 122/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PEN., ART. 573 - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Nel reato di cui all'art. 573 cod. pen. (sottrazione consensuale di minorenni) l'eventuale estensione al minore, qualificato dal giudice a quo concorrente necessario nel reato, della incriminazione ivi preveduta non potrebbe, nel caso di specie, spiegare alcun effetto per il tassativo disposto degli artt. 25, comma secondo della Costituzione e 2 del codice penale in base ai quali la norma penale incriminatrice e' inderogabilmente irretroattiva. Ne' una ipotetica decisione in tal senso potrebbe incidere sulla posizione dell'imputato che continuerebbe comunque a rispondere del reato contestatogli. E' pertanto inammissibile per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non consente di estendere l'incriminazione al minore sottratto con il di lui consenso, anche a prescindere dal fatto che, con l'entrata in vigore della l. 8 marzo 1975, n. 39, la sottrazione ex art. 573 cod. pen. e' punibile solo se commessa nei confronti di persona che abbia un'eta' compresa fra i 14 ed i 18 anni (nel caso di specie, quindi, l'autore non sarebbe piu' punibile posto che la minore aveva superato i 18 anni).

Norme citate