Pronuncia 957/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1987 dal Pretore di Civitanova Marche nel procedimento penale a carico di Leombruni Ezio, iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di costituzione di Leombruni Ezio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 cod. pen., sollevata dal Pretore di Civitanova Marche con ordinanza 8 giugno 1987, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988. Il presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Thu Oct 06 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 957/88. SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - PERSEGUIBILITA' A QUERELA DEI GENITORI - IRRILEVANZA DELLA VOLONTA' DEL MINORE CONSENZIENTE ANCHE NELL'IPOTESI DI SOPRAVVENUTO MATRIMONIO CON L'AUTORE DELLA SOTTRAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Perche' si realizzi l'invocato "contemperamento tra interessi contrastanti ed egualmente meritevoli di tutela" nella previsione, di cui all'art. 573 del cod.pen., relativa alla perseguibilita', a querela dei genitori, del reato di sottrazione consensuale di minorenni, la pura e semplice declaratoria d'illegittimita' della norma non puo', evidentemente, costituire la soluzione obbligata (e non e' richiesta dallo stesso giudice rimettente), per le gravi conseguenze che ne deriverebbero sicuramente contrarie all'interesse del minore; ma neppure e' consentito alla Corte costituzionale procedere alla scelta tra piu' ipotesi normative - che violerebbe il potere discrezionale del legislatore - o alla modificazione e riformulazione della norma atte a conciliare l'intervento della volonta' del minore sull'efficacia di una querela di cui non e' (ne' potrebbe essere) comunque titolare, anche se sporta nel suo prevalente interesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 cod.pen.).