Pronuncia 176/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 144 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Stazzi Ernesto, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 144, prima parte, del codice civile, in relazione all'art. 614 del codice penale e in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Wed Dec 02 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 176/70. FAMIGLIA - EGUAGLIANZA TRA I CONIUGI - POSIZIONE DEL MARITO COME CAPO DELLA FAMIGLIA - COD. CIV., ART. 144, PRIMA PARTE, IN RELAZIONE ALL'ART. 614 DEL COD. PENALE (VIOLAZIONE DI DOMICILIO) - ASSERITO CONFERIMENTO AL SOLO MARITO DELL'IUS PROHIBENDI E DEL CONSEGUENTE DIRITTO DI QUERELA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 144 cod. civ., nella parte in cui definisce il marito capo della famiglia, sollevata in quanto detta norma integrando l'art. 614 del cod. pen. (violazione di domicilio), conferirebbe solo al marito la titolarita' dell'ius prohibendi e del conseguente diritto di querela. Infatti, anche nel caso in cui si riconoscessero alla moglie poteri pari a quelli del marito, l'opposizione di quest'ultimo basterebbe a far si' che l'ingresso di terzi nella casa coniugale, quantunque consentito dalla moglie, costituisca egualmente reato di violazione di domicilio.