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Pronuncia 24/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1983 dal G. I. presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ventura Cataldo, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984. Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini. Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, c.p., assumendo che dette disposizioni darebbero luogo ad un'ingiustificata limitazione del diritto alla salute garantito dall'art. 32, primo comma, Cost. in quanto prevedono per chi sia prosciolto per totale infermità psichica l'applicazione, a determinate condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e non prevedono (anche) l'adozione di misure alternative a questa: misure che secondo il giudice a quo "dovrebbero consistere in adeguate forme di affidamento coattivo del soggetto ai servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali, a seconda i casi". Considerato che con tale prospettazione il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte di apprestare una nuova disciplina delle misure applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermità psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e addirittura determinando essa stessa il tipo e le caratteristiche delle misure da applicarsi "in alternativa" a quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario; che simili interventi di innovazione normativa esulano del tutto dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore (cfr. da ultimo, le sentenze nn. 25, 70 e 148 del 1984): che, pertanto, la questione proposta va dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, c.p. sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost. dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Alberto Malagugini

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: ELIA

Massime

ORD. 24/85. MISURE DI SICUREZZA - PROSCIOGLIMENTO PER TOTALE INFERMITA' PSICHICA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - MISURE ALTERNATIVE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Interventi di innovazione normativa, quale quello di apprestare una nuova disciplina delle misure applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermita' psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e determinando il tipo e le caratteristiche delle misure da applicarsi in alternativa a quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, esulano del tutto dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost. - degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, cod. pen., sotto il profilo di una ingiustificata incidenza sul diritto alla salute, in quanto prevedono per chi sia prosciolto per totale infermita' psichica l'applicazione, a determinate condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e non prevedono, anche, l'adozione di misure alternative a questa, quali forme di affidamento coattivo del soggetto ai servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali). - S. nn. 25/1984; 70/1984; 148/1984.

Parametri costituzionali