Pronuncia 5/1977
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle leggi in materia doganale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 giugno 1974 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Tosi Elio, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974; 2) ordinanze emesse il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nei procedimenti penali a carico di Bergamo Claudio ed altri, Scarinzi Edoardo e Bormolini Riccardo, iscritte ai nn. 104, 105 e 106 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976; 3) ordinanza emessa il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Milo Giovanni ed altro, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976; 4) ordinanza emessa il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Bruga Anselmo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 12 maggio 1976. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, (disposizioni legislative in materia doganale) sollevata con le ordinanze in epigrafe dal tribunale di Como, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Luigi Oggioni
Data deposito: Wed Jan 12 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 5/77 A. DOGANA - D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ART. 296 - APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA AGLI IMPUTATI DI CONTRABBANDO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI DI ALTRI REATI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 9
- legge-Art.
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 296
- codice penale-Art. 99