Pronuncia 5/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle leggi in materia doganale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 giugno 1974 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Tosi Elio, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974; 2) ordinanze emesse il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nei procedimenti penali a carico di Bergamo Claudio ed altri, Scarinzi Edoardo e Bormolini Riccardo, iscritte ai nn. 104, 105 e 106 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976; 3) ordinanza emessa il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Milo Giovanni ed altro, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976; 4) ordinanza emessa il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Bruga Anselmo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 12 maggio 1976. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, (disposizioni legislative in materia doganale) sollevata con le ordinanze in epigrafe dal tribunale di Como, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Wed Jan 12 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 5/77 A. DOGANA - D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ART. 296 - APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA AGLI IMPUTATI DI CONTRABBANDO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI DI ALTRI REATI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La particolare disciplina vincolante della recidiva in materia di contrabbando ex art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, secondo cui la recidiva primaria e reiterata produce una forma speciale di aggravamento per le ipotesi di reato punite con la sola multa e precisamente l'inflizione obbligatoria della reclusione fino ad un anno in aggiunta alla pena pecuniaria, nel caso di recidiva primaria, e l'aumento dalla meta' a due terzi di tale pena aggiuntiva per il caso di recidiva reiterata, non costituisce una ingiustificata diversita' di trattamento rispetto alla nuova normativa disposta in materia dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 che, a modifica dell'art. 99 c.p., rimette invece in linea di principio l'applicazione della recidiva alla discrezionalita' del giudice, e non contrasta quindi con l'art. 3, primo comma, Cost.. Il reato di contrabbando doganale, invero, presenta indubbiamente particolari caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi dello Stato mediante l'evasione tributaria che l'agente procura, creando situazioni di possibile pericolo e di pubblico allarme, per cui, mentre e' evidente che la disciplina della recidiva attiene alla determinazione della misura della pena e, quindi, per costante giurisprudenza, rientra nella discrezionalita' del legislatore, le caratteristiche peculiari del reato stesso postulano una tutela particolarmente efficace, il che esclude quegli elementi di illogicita' o irragionevolezza che soli potrebbero legittimare un sindacato della Corte ai fini dell'osservanza del principio di eguaglianza.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 5/77 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - CONDIZIONI PERSONALI COME FATTORE DI NON DISCRIMINAZIONE TRA I CITTADINI - NON SONO TALI QUELLE CHE DERIVANO DA UNA ATTIVITA' CRIMINOSA DEL SOGGETTO.

Le condizioni personali, collocate dall'art. 3 Cost. sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua, della religione e delle opinioni politiche per escludere ogni discriminazione dei cittadini, non sono quelle che derivano da un'attivita' criminosa del soggetto, in ordine alle quali resta salva la discrezionalita' del legislatore quanto alla determinazione della pena.

Parametri costituzionali