Pronuncia 185/2015
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale, con ordinanza del 10 settembre 2014, e dalla Corte d'appello di Napoli, terza sezione penale, con ordinanza del 19 novembre 2014, rispettivamente iscritte al n. 227 del registro ordinanze 2014 e al n. 35 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2014 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e,»; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI
Relatore: Giorgio Lattanzi
Data deposito: Thu Jul 23 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CRISCUOLO
Massime
Reati e pene - Recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale - Presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo basata sul titolo del nuovo reato - Questione promossa con ordinanza carente in ordine alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Norme citate
- codice penale-Art. 99, comma 5
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Reati e pene - Recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale - Presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo basata sul titolo del nuovo reato - Irragionevolezza - Ingiustificata equiparazione di situazioni differenti - Violazione del principio di proporzionalità della sanzione - Necessità di espungere dal testo della disposizione le parole "è obbligatorio e," - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Norme citate
- codice penale-Art. 99, comma 5
- legge-Art. 4