Pronuncia 114/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 589, comma quinto, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 giugno 1977 dal pretore di Mesagne nel procedimento penale a carico di Sconosciuto Angelo, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977; 2) ordinanza emessa il 13 settembre 1977 dal pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Gagliardi Ercolani Giacomo, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978. Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 589, comma quinto, del codice di procedura penale nella parte in cui - nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2 del codice penale - attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato sia già stato eseguito. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Antonio La Pergola

Data deposito: Mon Aug 06 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 114/79. PENA - ESECUZIONE - SOSPENSIONE - ORDINE DI CARCERAZIONE GIA' ESEGUITO - COMPETENZA A DISPORRE LA SOSPENSIONE - ATTRIBUIZIONE AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ANZICHE' AL P.M. O AL PRETORE CHE SAREBBE COMPETENTE NELL'IPOTESI DI NON AVVENUTA ESECUZIONE DELL'ORDINE DI CARCERAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La sospensione dell'esecuzione della pena gia' iniziata disposta dal Ministro di grazia e giustizia si sostanzia nell'investitura dell'autorita' amministrativa di un potere discrezionale ed insindacabile che si riflette sulla liberta' personale per la quale l'art. 13, comma secondo, Cost. esige l'atto dell'autorita' giudiziaria, nonche' sull'attribuzione esclusiva della potesta' punitiva dello Stato all'autorita' giudiziaria. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 589, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2 c.p., attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena quando l'ordine di carcerazione sia gia' stato eseguito. (La Corte ha precisato che il rinvio dell'esecuzione della pena resta affidato anche ad espiazione iniziata agli organi giudiziari competenti per il caso in cui l'ordine di carcerazione non sia stato ancora eseguito a norma dell'art. 589, comma terzo, c.p.p. e che avverso il rifiuto o la revoca del provvedimento di sospensione l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione ex art. 628, comma secondo, c.p.p. e contro l'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente, ricorso per cassazione, ex art. 631, comma secondo, c.p.p.). - S. nn. 110/1974, 204/1974.

Norme citate

Parametri costituzionali