Pronuncia 279/2013

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale, promossi dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza del 18 febbraio 2013 e dal Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 18 marzo 2013, iscritte rispettivamente ai nn. 67 e 82 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16 e 18, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di intervento dell'Unione delle Camere penali italiane, dell'Associazione VOX-Osservatorio italiano sui diritti e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione VOX-Osservatorio italiano sui diritti e dell'Unione delle Camere penali italiane; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia e dal Tribunale di sorveglianza di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2013. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito: Fri Nov 22 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SILVESTRI

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Massime

Esecuzione della pena - Esecuzione detentiva - Impedimenti all'effettiva espiazione e differimento dell'esecuzione - Rinvio facoltativo nei soli casi espressamente contemplati - Mancata previsione dell'ipotesi in cui l'esecuzione debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, nella specie il sovraffollamento carcerario - Richiesta di intervento additivo implicante scelte, all'interno di una pluralità di soluzioni normative non costituzionalmente vincolate, di natura sistemica e strutturale riservate al legislatore - Inammissibilità delle questioni - Monito al legislatore.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 cod. pen. - «nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità» - impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 della CEDU, con specifico riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani contro Italia. È da riconoscere la sussistenza effettiva del vulnus denunciato dai rimettenti e della necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità. Tuttavia, le questioni risultano inammissibili per la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate; pluralità che fa escludere l'asserito carattere "a rime obbligate" del richiesto intervento additivo sull'art. 147 cod. pen. D'altra parte, potrebbe essere necessaria la definizione di criteri in base ai quali individuare il detenuto o i detenuti nei cui confronti il rinvio può essere disposto, in modo da tenere anche conto delle esigenze di "difesa sociale", richiamate nelle ordinanze di rimessione. Ne consegue che, da vari punti di vista, risulta la pluralità di possibili configurazioni dello strumento normativo occorrente per impedire che si protragga un trattamento detentivo contrario al senso di umanità, in violazione degli artt. 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione quest'ultimo all'art. 3 della CEDU, e a fronte di tale pluralità, il «rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario» comporta una dichiarazione di inammissibilità delle questioni. Va, tuttavia, sottolineato «come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia». - Sulla inammissibilità - dovuta al rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario - delle questioni di legittimità costituzionale che evidenzino problemi rispetto ai quali non si profilino conclusioni costituzionalmente obbligate: sentenza n. 23 del 2013. - Per un monito al legislatore - analogo a quello contenuto nella parte conclusiva della sentenza di cui alla massima - relativo alla anomalia insita nella correlazione tra la disciplina della sospensione della prescrizione estintiva dei reati (art. 159, primo comma, cod. pen.) e quella della sospensione del processo per incapacità dell'imputato (artt. 71 e 72 cod. proc. pen.): sentenza n. 23 del 2013.

Parametri costituzionali