Pronuncia 274/1990
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale in relazione all'art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale e dell'art. 402 del codice penale militare di pace, promosso con l'ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento penale a carico di Tancredi Antonio, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 589, terzo comma nel testo originario del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1 del codice penale, attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale militare di pace, nella parte in cui attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena ai sensi del primo comma dell'art. 147, n. 1 del codice penale; Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 684 del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Renato Dell'Andro
Data deposito: Thu May 31 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA
Massime
SENT. 274/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - APPLICABILITA' DELLA NORMA DENUNCIATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - VALUTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - DISPOSIZIONE CONFERMATIVA DI QUELLA IMPUGNATA - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' - ESCLUSIONE.
SENT. 274/90 B. PENA - ESECUZIONE - RINVIO FACOLTATIVO - IPOTESI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GRAZIA - ORDINE DI CARCERAZIONE DEL CONDANNATO GIA' ESEGUITO - DISPOSIZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE PREVIGENTE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E NON AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DEL POTERE DI DIFFERIRE L'ESECUZIONE DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 274/90 C. PENA - PENA MILITARE - ESECUZIONE - RINVIO FACOLTATIVO - IPOTESI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GRAZIA - DISPOSIZIONE DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DA CUI DIPENDE IL MILITARE CONDANNATO E NON AD UN ORGANO DELLA GIURISDIZIONE MILITARE DEL POTERE DI DIFFERIRE L'ESECUZIONE DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 402
Parametri costituzionali
SENT. 274/90 D. PENA - ESECUZIONE - RINVIO FACOLTATIVO - IPOTESI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GRAZIA - DISPOSIZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE VIGENTE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E NON AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DEL POTERE DI PROVVEDERE AL DIFFERIMENTO DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA CONSEGUENZIALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27