Pronuncia 274/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale in relazione all'art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale e dell'art. 402 del codice penale militare di pace, promosso con l'ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento penale a carico di Tancredi Antonio, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 589, terzo comma nel testo originario del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1 del codice penale, attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale militare di pace, nella parte in cui attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena ai sensi del primo comma dell'art. 147, n. 1 del codice penale; Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 684 del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito: Thu May 31 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 274/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - APPLICABILITA' DELLA NORMA DENUNCIATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - VALUTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - DISPOSIZIONE CONFERMATIVA DI QUELLA IMPUGNATA - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' - ESCLUSIONE.

Non e' consentito alla Corte costituzionale valutare l'esattezza della decisione del giudice 'a quo' d'applicare la norma denunciata (nella specie: art. 589, quinto comma, nel testo originario del cod. proc. pen. del 1930); ne' di rimettere allo stesso gli atti ove, in caso di ius superveniens, la nuova legge (nella specie: art. 684 cod. proc. pen. del 1988), confermi, sul punto, la disposizione impugnata.

SENT. 274/90 B. PENA - ESECUZIONE - RINVIO FACOLTATIVO - IPOTESI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GRAZIA - ORDINE DI CARCERAZIONE DEL CONDANNATO GIA' ESEGUITO - DISPOSIZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE PREVIGENTE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E NON AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DEL POTERE DI DIFFERIRE L'ESECUZIONE DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

E' manifestamente irrazionale il deferimento al potere esecutivo della decisione in tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nell'ipotesi di avvenuta presentazione della domanda di grazia, prevista dal n. 1 del primo comma dell'art. 147 cod. pen., mentre per le analoghe ipotesi di cui ai nn. 2 (grave infermita' fisica) e 3 (donna che ha partorito da meno di un anno) della stessa disposizione la decisione e' rimessa al Tribunale di sorveglianza, ove si consideri che i poteri conferiti in materia di grazia al magistrato di sorveglianza dall'ordinamento penitenziario confermano che la prognosi favorevole alla concedibilita' del beneficio ben puo' essere effettuata anche dalla magistratura di sorveglianza, in quanto se l'organo monocratico-magistrato di sorveglianza e' in grado, per l'ordinamento penitenziario, di emettere un parere, sia pure non vincolante, in materia di grazia, 'a fortiori' detto Tribunale e' nella possibilita' d'effettuare prognosi in ordine alla elargibilita' di tale beneficio; ed inoltre che, per quanto funzionalmente destinato ad impedire, specie per le pene brevi, la vanificazione della concessione della grazia, il differimento dell'esecuzione della pena previsto dal n. 1 del primo comma dell'art. 147 cit. e' istituto del tutto autonomo rispetto a tale concessione, ed infatti comporta, ove la grazia venga rifiutata, che la decisione d'un organo del potere esecutivo incida sull'esecuzione d'un giudicato penale, sospendendolo, senza attenersi a regole o canoni di sorta; e soprattutto che identiche situazioni di fatto possono dar luogo a diverse se non opposte decisioni e, comunque, danno sempre causa a diversita' assoluta di procedure e garanzie solo che l'interessato abbia posto le stesse (ad es. grave infermita' fisica) a sostegno della richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147, primo comma, n. 2, oppure a fondamento di una domanda di grazia, con correlata istanza di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147, primo comma, n.1. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. (restando assorbiti i riferimenti alle altre violazioni di norme costituzionali denunciate) - l'art. 589, terzo comma, nel testo originario del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1, cod. pen., attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena. - S. nn. 110/1974; 204/1974; 102/1976; 114/1979.

Parametri costituzionali

SENT. 274/90 C. PENA - PENA MILITARE - ESECUZIONE - RINVIO FACOLTATIVO - IPOTESI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GRAZIA - DISPOSIZIONE DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DA CUI DIPENDE IL MILITARE CONDANNATO E NON AD UN ORGANO DELLA GIURISDIZIONE MILITARE DEL POTERE DI DIFFERIRE L'ESECUZIONE DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Per le stesse ragioni che hanno indotto a ritenere (v. massima B) costituzionalmente illegittima l'analoga norma contenuta nell'art. 589, terzo comma, nel testo originario del codice di procedura penale del 1930, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 402 del codice penale militare di pace, nella parte in cui attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena ai sensi del primo comma dell'art. 147, n. 1, del codice penale.

Norme citate

  • codice penale militare di pace-Art. 402

Parametri costituzionali

SENT. 274/90 D. PENA - ESECUZIONE - RINVIO FACOLTATIVO - IPOTESI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GRAZIA - DISPOSIZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE VIGENTE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E NON AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DEL POTERE DI PROVVEDERE AL DIFFERIMENTO DELLA PENA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA CONSEGUENZIALE.

In conseguenza della decisione adottata (dichiarazione di illegittimita' costituzionale parziale) nei confronti dell'art. 589, comma terzo, nel testo originario del cod. proc. pen. del 1930 (v. massima B), va dichiarato costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, l'art. 684, comma primo, del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27