Pronuncia 95/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 430 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1995 dal Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Sandri Carlo, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 430 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Alba con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ferri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito: Wed Apr 03 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 95/96. PROCESSO PENALE - ATTIVITA' INTEGRATIVA DI INDAGINE DEL PUBBLICO MINISTERO, AI SENSI DELL'ART. 430 C.P.P. - POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, ANCHE PER LE CONTESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 500 C.P.P., LE DICHIARAZIONI RESE DA TESTIMONI DINANZI AL P.M. DOPO L'UDIENZA PRELIMINARE - RITENUTA OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 430 C.p.p. - nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni rese da testimoni davanti al pubblico ministero, nella fase dell'attivita' integrativa di indagine compiuta dopo l'udienza preliminare, possano essere utilizzate per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 C.p.p. - in quanto, posto che, secondo le disposizioni del primo comma dell'art. 500 cit., requisito essenziale, affinche' i verbali dell'attivita' integrativa di cui alla norma censurata siano poi utilizzabili ai fini delle contestazioni, e' che essi siano contenuti nel fascicolo del P.M. perche' le altre parti possano prenderne visione, una volta inseriti in quel fascicolo ai sensi dell'art. 433, terzo comma, C.p.p., nessuna norma autorizza a distinguere il regime di utilizzabilita' di detti atti da quello previsto in via generale, dall'art. 500 C.p.p., per tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. red.: G. Leo