Pronuncia 102/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 luglio 1991 dal Pretore di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Giuseppe Bontempo, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal Pretore di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Amerigo Dei, iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991; 3) ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal Pretore di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Orfeo Salvador ed altro, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con tre ordinanze di analogo contenuto emesse rispettivamente il 20, il 18 e il 15 luglio 1991 (R.O. 682, 683 e 684 del 1991) il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui "non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la notifica di tale impugnazione", in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione; che è intervenuto nel giudizio di cui all'ord. n. 682 del 1991 R.O. il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la manifesta irrilevanza della questione e concludendo per l'infondatezza della stessa; Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche e che possono quindi essere decise con un'unica pronuncia; che identica questione è stata già decisa, su presupposti analoghi, con ordinanza n. 398 del 1991 di manifesta inammissibilità; che infatti, come rilevato nell'ordinanza suddetta, anche nella presente fattispecie il giudice a quo "ha già pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare la norma denunciata - delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame"; che, pertanto, va adottata analoga pronuncia di manifesta inammissibilità; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992. Il presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Giuseppe Borzellino

Data deposito: Mon Mar 09 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CORASANITI

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Massime

ORD. 102/92. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI CONDANNA - APPELLO DEL P.G. - DIRITTO DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO DI RICEVERNE AUTONOMAMENTE NOTIFICA - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA TECNICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che la norma impugnata, in quanto delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria e avente rilievo solo nella fase di gravame, non rientra fra quelle da applicarsi dal giudice 'a quo' che ha gia' pronunciato sentenza, definendo il primo grado di giudizio. - Nello stesso senso, su analoghi presupposti: O. n. 398/1991.