Pronuncia 128/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Rocchetti Cesare, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976. Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 598, comma primo, cod.pen. - nella parte in cui non prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa - proposta dalla Corte di cassazione con ordinanza 9 dicembre 1975, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Michele Rossano

Data deposito: Wed Nov 14 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 128/79. CAUSE DI NON PUNIBILITA' - PROCEDIMENTI DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA - OFFESE CONTENUTE IN SCRITTI E DISCORSI - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - MANCATA PREVISIONE DELLA NON PUNIBILITA' PREVISTA PER I PATROCINATORI - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La non punibilita' delle offese di cui all'art. 598, primo comma, c.p. ha fondamento nella liberta' di discussione delle parti contendenti a tutela della liberta' della difesa (senza per questo attribuire un diritto all'ingiuria). La garanzia dell'art. 24, secondo comma, Cost., non puo' estendersi al consulente tecnico, il quale non e' legittimato all'esercizio del patrocinio e svolge attivita' di consulenza concernente cognizioni tecniche e quindi un'attivita' obiettivamente diversa da quella tecnicogiuridica che i patrocinatori, nell'esercizio professionale, debbono svolgere nella dinamica dei procedimenti con riguardo all'oggetto del giudizio. Di conseguenza, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 598, primo comma, c.p. nella parte in cui non prevede la non punibilita' delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorita' giudiziaria o amministrativa.