Pronuncia 589/1989

Sentenza

Collegio

Giudici : composta dai signori : Presidente: Dott. Francesco SAJA,;, Prof. Giovanni CONSO, Prof. Ettore GALLO, Dott. Aldo CORASANITI, Dott. Francesco GRECO, Prof. Renato DELLANDRO, Prof. Gabriele PESCATORE, Avv. Ugo SPAGNOLI, Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Prof. Antonio BALDASSARRE, Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Avv. Mauro FERRI, Prof. Luigi MENGONI, Prof. Enzo CHELI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 528 e 529 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1988 dal Pretore di Udine nel procedimento penale a carico di Garoni Flavio ed altri, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 528 e 529 codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Udine con ordinanza 14 ottobre 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. F.to: Francesco SAJA, PRESIDENTE Ettore GALLO, REDATTORE Doro MINELLI, Cancelliere Depositata in cancelleria il 29/12/89.

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Fri Dec 29 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 589/89. BUON COSTUME - PUBBLICAZIONI, SPETTACOLI E MATERIALE A CONTENUTO OSCENO - COMMERCIO E DISTRIBUZIONE - RIVENDITORI E NOLEGGIATORI DI CASSETTE AUDIOVISIVE - PUNIBILITA' ANCHE SE LA CONTRATTAZIONE RIVESTA CARATTERE RISERVATO - OMESSA ESTENSIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA' PREVISTA PER EDICOLANTI E LIBRAI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La questione di costituzionalita' dell'art. 528 cod. pen. - nonche' del successivo art. 529, del quale peraltro non e' contestato il contenuto - e' manifestamente infondata, in quanto la norma, reprimendo le violazioni al divieto di pubblicazioni e spettacoli osceni, e' perfettamente adeguata al dettato dell'art. 21, ultimo comma, Cost., onde sarebbe contrario alla Costituzione dichiararlo illegittimo; ne' la limitazione ad edicolanti e librai della causa di non punibilita' prevista dalla legge n. 355 del 1975 comporta violazione dell'art. 3 Cost. - v. S. n. 1063/1988.