Pronuncia 156/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», promosso dal Tribunale ordinario di Taranto nel procedimento penale a carico di V. M. e altri, con ordinanza del 12 luglio 2019, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito il Giudice relatore Stefano Petitti nella camera di consiglio del 24 giugno 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a); deliberato nella camera di consiglio del 25 giugno 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2020. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito: Tue Jul 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CARTABIA

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Massime

Prospettazione della questione incidentale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Diversità in rapporto ai tertia comparationis e all'oggetto della censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, in quanto già decise nel senso della non fondatezza dalla sentenza n. 207 del 2017. Le questioni sollevate dal rimettente si differenziano dalle precedenti, sia per una più puntuale selezione dei tertia comparationis , sia per la diversa identificazione dell'oggetto di censura. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017 ). La riproposizione di una questione già dichiarata infondata, pure in mancanza di argomenti nuovi, non ne determina l'inammissibilità, bensì, in ipotesi, la manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016 ).

Norme citate

Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Applicabilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva (nel caso di specie: ricettazione di particolare tenuità) - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131- bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. L'esclusione dell'applicazione dell'esimente in esame, quale discende da un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, per reati - come la ricettazione di particolare tenuità - per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva è intrinsecamente irragionevole, in quanto è lo stesso legislatore ad aver valutato in termini di potenziale minima offensività tali condotte, consentendo l'irrogazione, ex art. 23, primo comma, cod. pen., del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione. Rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 207 del 2017, è pertanto necessario intervenire con una declaratoria di illegittimità costituzionale, che lascia intatti, ovviamente, tutti i requisiti applicativi dell'istituto che prescindono dai limiti edittali di pena, fermo restando che il legislatore potrà fissare un minimo relativo di portata generale al di sotto del quale l'applicazione della causa di non punibilità non potrebbe essere preclusa dall'entità del massimo edittale. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017 ). L'art. 131- bis cod. pen. prevede una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge. ( Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2019 e ordinanza n. 279 del 2017 ). Per giurisprudenza costante, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996 ). Nella giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzionalità della sanzione penale, il minimo assoluto dei quindici giorni di reclusione ha identificato il punto di caduta di fattispecie delittuose talora espressive di una modesta offensività. ( Precedente citato: sentenza n. 341 del 1994 ).

Norme citate

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento della censura riferita ad altro parametro.

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, rimane assorbita la questione riferita all'art. 27, terzo comma, Cost.

Norme citate

Parametri costituzionali