Pronuncia 30/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, e dello stesso art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, promossi dal Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, con ordinanza del 5 febbraio 2020 e dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con ordinanza del 16 giugno 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 89 e 131 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 29 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 77, secondo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Stefano Petitti
Data deposito: Fri Mar 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Thema decidendum - Questioni aventi ad oggetto disposizioni formalmente diverse - Ampia coincidenza delle questioni e dei parametri - Carattere potenzialmente assorbente di una delle questioni sollevate - Riunione dei relativi giudizi.
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens ininfluente sui termini delle questioni sollevate - Esclusione della restituzione degli atti ai rimettenti.
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
Reati e pene - Cause di esclusione della punibilità - Particolare tenuità del fatto - Possibile applicazione al caso di resistenza a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Denunciata violazione del principio convenzionale di proporzionalità - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 49
Reati e pene - Cause di esclusione della punibilità - Particolare tenuità del fatto - Possibile applicazione al caso di resistenza a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Disposizione introdotta in sede di conversione di decreto-legge - Denunciata eterogeneità rispetto al contenuto originario e alla finalità complessiva del decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
Parametri costituzionali
Reati e pene - Cause di esclusione della punibilità - Particolare tenuità del fatto - Possibile applicazione al caso di resistenza a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, della finalità rieducativa della pena, nonché del principio di proporzionalità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice penale-Art. 131 BIS, comma 2
- decreto-legge-Art. 16, comma 1
- legge-Art.