Pronuncia 9/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1970 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Widmer Martin Josef, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971; 2) ordinanza emessa il 9 ottobre 1970 dal tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Gigante Antonio ed altri, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971; 3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Romano Giacomina e Gasser Adelaide, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971; 4) ordinanza emessa il 27 gennaio 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di Germano Carmelo ed altri, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971; 5) ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Baccalini Luigi ed altri, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971; 6) ordinanza emessa il 31 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di O' Brien L. Katherine ed altri, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971. Visti gli atti di costituzione di Widmer Martin Josef e di Lyon Peter e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni; uditi l'avv. Adolfo Gatti, per il Lyon, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio e impiego di stupefacenti, sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di Milano in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione; b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge suindicata, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Novara, nei confronti dell'art. 446 del codice penale ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione; c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25 della stessa legge suindicata, sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Siracusa in riferimento all'art. 3 della Costituzione; d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e quarto comma, e dell'art. 25 della legge suindicata, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal tribunale di Venezia e dal tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Wed Jan 19 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 9/72 A. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3, QUARTO COMMA, 6 E 25 - PRECETTO PENALE CHE SI ASSUME INTEGRATO DA ELENCHI COMPILATI DALLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLA PENA - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. PENA - COSTITUZIONE, ART. 25, SECONDO COMMA - ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMANATI IN COMMISSIONE CON PRECETTI PENALI POSTI A GARANZIA DELLA LORO OSSERVANZA - NON CONTRASTANO CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA'.

V. sent. n. 36 del 1964.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 4
  • legge-Art. 6
  • legge-Art. 25

Parametri costituzionali

SENT. 9/72 B. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3, 6 E 25 - RAPPORTI CON L'ART. 446 DEL COD. PENALE - PERDURANTE VALIDITA' DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE, CUI LA PRIMA AGGIUNGE ULTERIORI ELEMENTI DI CERTEZZA - ELENCHI PREVISTI DALLA LEGGE SPECIALE - NON HANNO CARATTERE DI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il parallelismo fra la formula generica dell'art. 44 c.p., che punisce il commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti non comprese negli elenchi predisposti dal Ministero della sanita', e la formula della legge speciale in materia (22 ottobre 1954, n. 1041) la quale, riconoscendo la perdurante validita' della prima, non fa che aggiungervi ulteriori elementi di certezza costituiti dalla predeterminazione, su scala internazionale, del risultato di accertamenti tecnici, esclude che agli elenchi previsti dalla legge speciale possa attribuirsi carattere di elementi costitutivi del reato. Tale carattere essi, comunque, non avrebbero, per la loro stessa natura di mere indicazioni particolareggiate ai fini della qualificazione delle sostanze, al di fuori del precetto penale, i cui elementi costitutivi necessari e sufficienti ai fini della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. sono tutti indicati dall'art. 6, quarto comma, della legge speciale, come gia' ritenuto dalla Corte con la sent. n. 36 del 1964, e come deve confermarsi in mancanza di motivi conducenti ad una revisione del problema. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, quarto comma, 6 e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sollevata in relazione al principio di legalita', nel presupposto che la struttura del reato e le sue conseguenze sanzionatorie siano esclusivamente collegate e condizionate dai detti elenchi.

Norme citate

SENT. 9/72 C. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3, 6 E 25 - POTERE DEMANDATO AL MINISTRO PER LA SANITA' DI PROCEDERE A MERA ELENCAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - NON DA' LUOGO A DELEGAZIONE LEGISLATIVA EX ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

La mera elencazione di sostanze stupefacenti, demandata al Ministro per la sanita', dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 3, quarto comma, 6 e 25, non e' atto di legislazione delegata bensi' atto di accertamento amministrativo della capacita' intrinseca di dette sostanze a conseguire gli scopi vietati dalla legge.

Norme citate

  • legge-Art. 3
  • legge-Art. 6
  • legge-Art. 25

Parametri costituzionali

SENT. 9/72 D. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3 E 6 - SPACCIO E DETENZIONE DI STUPEFACENTI COMPRESI O NON COMPRESI NELL'ELENCO PREDISPOSTO DAL MINISTRO PER LA SANITA' - DIVERSA GRAVITA' DELLE PENE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALL'ART. 446 DEL COD. PENALE - RAZIONALITA' - GIUSTIFICAZIONE NEL DIVERSO GRADO DI PERICOLOSITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 3).

Vedi ord. 15 del 1971.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 9/72 E. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - RAPPORTI TRA LA LEGGE SPECIALE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3, 6 E 25, E L'ART. 446 DEL COD. PENALE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - ASSUNTA DIPENDENZA DA UN ATTO (COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI) DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAZIONALITA' - SUSSISTENZA DI DIVERSITA' DI SITUAZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 3).

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) in relazione all'art. 3 della Costituzione, nel presupposto che la diversita' di trattamento fra legge ordinaria (art. 446 c.p.) e legge speciale verrebbe a dipendere unicamente da un atto di prerogativa esclusiva della pubblica Amministrazione, e precisamente dagli elenchi delle sostanze stupefacenti predisposti dal Ministro della sanita', sostanze in relazione alle quali soltanto si applicherebbe la disciplina piu' severa della legge speciale. Invero le ragioni di piu' efficace tutela che debbono guidare la pubblica Amministrazione nella compilazione degli elenchi, gia' riconosciuta con l'ord. 15/71, a parte la natura giuridica degli elenchi stessi in rapporto al comando penale generale, pure gia' precisata con la sent. n. 36/64, escludono, per la diversita' delle situazioni contemplate, la validita' della censura di irrazionale trattamento differenziato.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 9/72 F. SOSTANZE STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 6, PRIMO E QUARTO COMMA, E 25 - PARI TRATTAMENTO SANZIONATORIO PENALISTICO PER SITUAZIONI SOSTANZIALMENTE NON DIVERSE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'.

L'ipotesi delittuosa di detenzione di sostanze stupefacenti senza fini di lucro, di cui all'art. 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, si inserisce nel quadro generale e nel ciclo operativo completo della lotta, su tutti i fronti, contro l'alto potere distruttivo dell'uso della droga, e contro il dilagare del suo contagio. Il pari trattamento sanzionatorio delle dette ipotesi e di quelle riflettenti da detenzione a scopo di commercio, investe quindi situazioni non diametralmente diverse ma tra loro concorrenti, con influenze reciproche e condizionanti rispetto al piano d'azione perseguito dal legislatore, anche se diversa e' la materialita' e l'intenzionalita' delle relative condotte. Nel caso non viene conseguentemente ad imporsi, per rispetto al principio di cui all'art. 3 Cost., l'esigenza di un trattamento differenziato, ma si tratta di un problema di congruenza tra reato e pena (con estensione al punto che nel sistema riguarda l'emissione obbligatoria del mandato di cattura), tenuto conto della tipologia dell'azione delittuosa in rapporto alla personalita' dei soggetti ed ai motivi del loro delinquere, problema che peraltro si sottrae al sindacato della Corte, essendo il compito della determinazione della misura delle sanzioni penali di spettanza del potere legislativo. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 primo comma dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Norme citate

  • legge-Art. 6
  • legge-Art. 25

Parametri costituzionali