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Pronuncia 79/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204, 213 e 216, secondo comma, del codice penale, e dell'art. 633 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal tribunale di Torino nel procedimento per incidente di esecuzione sollevato da Tagliani Alfredo, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973. Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei. In fatto e in diritto: 1. - Con ordinanza 18 dicembre 1972 il tribunale di Torino, in sede di procedimento per incidente di esecuzione, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 27 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e 213 del codice penale, nella parte in cui non prevedono l'esclusione della assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola delle persone inabili al lavoro, nonché degli artt. 633 del codice di procedura penale e 204 del codice penale, laddove non prevedono l'accertamento della eseguibilità delle misure di sicurezza di cui sopra prima che ne sia ordinata la esecuzione. 2. - La stessa questione, limitatamente all'art. 216 del codice penale e in riferimento agli stessi articoli della Costituzione, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze n. 167 del 21 novembre 1972 e n. 148 del 28 giugno 1973. Consegue la manifesta infondatezza della proposta questione per quanto riguarda detto articolo del codice penale. 3. - La questione è, inoltre, non fondata in ordine agli altri articoli di legge richiamati nell'ordinanza. Una volta riconosciuta la legittimità costituzionale della applicazione delle misure di sicurezza stesse (sentenze n. 167 del 1972 e n. 148 del 1973), viene meno, di riflesso, la fondatezza, nei limiti e negli aspetti in cui viene proposta, della questione nei riguardi degli artt. 204 e 213 del codice penale e 633 del codice di procedura penale. Infatti, per detti articoli la questione fa perno sulla loro stretta correlazione con l'art. 216 e, quindi, sulla legittimità o non legittimità costituzionale di questo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 27 e 38 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 167 del 21 novembre 1972 e n. 148 del 28 giugno 1973; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 213 del codice penale e 633 del codice di procedura penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 3,27 e 38 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

Massime

SENT. 79/74 A. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - NON ESCLUDE DALL'ASSEGNAZIONE LE PERSONE INABILI AL LAVORO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, 38 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con le sentenze n. 167 del 1972 e n. 148 del 1973.

SENT. 79/74 B. MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ARTT. 204 E 213, E COD. PROC. PEN., ART. 633 - DISPOSIZIONI IMPUGNATE IN STRETTA CORRELAZIONE CON L'ART. 216 DEL CODICE PENALE (GIA' DICHIARATO NON ILLEGITTIMO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204, 213 cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 28 Cost. Le sentenze n. 167 del 1972 e 148 del 1973 hanno riconosciuta la legittimita' costituzionale dell'applicazione delle misure di sicurezza; gli artt. 204, 213 del cod. pen. e 633 del cod. proc. pen., sono stati impugnati nella loro stretta correlazione con l'art. 216 del codice penale per cui la decisione sulla loro legittimita' costituzionale e' intimamente legata con la decisione sullo stesso art. 216 del codice penale.

Norme citate