Pronuncia 114/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 marzo 1997 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 484, 485 e 486 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Thu Apr 16 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 114/98. UBRIACHEZZA E ALCOOLISMO - UBRIACHEZZA ABITUALE E CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O DA SOSTANZE STUPEFACENTI - DEDOTTA <<IRRAGIONEVOLE DIFFERENZIAZIONE TRA LE DUE FATTISPECIE DELL'ABITUALITA' E DELLA CRONICITA'>> - ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI MOTIVAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE CHE DEBBA FONDARSI SULLA PREDETTA DIFFERENZIAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 cod. pen., <<sotto il profilo della loro irragionevolezza e sotto quello, collegato, della lesione dell'art. 111 Cost., per la impossibilita' di motivazione di un provvedimento giurisdizionale che debba fondarsi sulla impossibile differenziazione tra abitualita' nell'ubriachezza e nell'uso di sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti>>, in quanto - premesso che la giurisprudenza ordinaria, segnatamente quella di legittimita', si e' attestata da alcuni decenni e senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta con caratteri di certezza e di uniformita' nella identificazione dei requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, e che, alla stregua della predetta giurisprudenza, per potersi correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi - a prescindere da ogni legittima discussione scientifica sulla esatta nozione dell'infermita' mentale e del ricorso che a questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria, la non irragionevolezza della disposizione di cui all'art. 95 cod. pen. deve individuarsi nella opportunita' di riaffermare anche nei casi in esame il superiore valore del principio di colpevolezza. Invero, in ultima analisi, e' il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volonta' del legislatore e per le conseguenze previste dalla legge, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilita'. Ed e' altresi' facendo riferimento al principio di colpevolezza che il giudice deve porsi in grado di risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell'art. 95 cod. pen., facendo ricorso, nel dubbio, proprio alle regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3 dell'art. 530 cod. proc. pen.: sotto questo profilo una motivazione della sentenza e' non solo possibile, ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere eventualmente espresso, sia sull'imputabilita' che sulla pericolosita' sociale, dal perito o dai periti. red.: G. Leo - Cfr. S. n. 33/1970.