Pronuncia 117/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa), promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di L. M. e altro, con ordinanza del 19 febbraio 2020, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, primo e terzo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., nel suo complesso, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito: Mon Jun 07 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Caricamento annuncio...

Massime

Reati e pene - Dosimetria delle pene - Spettanza al legislatore in forza del principio di legalità - Possibilità per la Corte costituzionale di emendare scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate - Condizioni.

Le valutazioni discrezionali di dosimetria penale competono in esclusiva al legislatore, chiamato dalla riserva di legge ex art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico: il sindacato di legittimità costituzionale al metro degli artt. 3 e 27 Cost. può quindi esercitarsi unicamente su scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate, tali da evidenziare un uso distorto della discrezionalità legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016 ). L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'entità della pena edittale è subordinata all'indicazione da parte del giudice a quo di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento, le quali, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, una volta emendata dai vizi di illegittimità costituzionale addotti e riscontrati. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019 e n. 233 del 2018 ).

Reati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio - Minimo edittale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché della finalità rieducativa della pena - Mancata indicazione di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento ed eterogeneità dei tertia comparationis - Inammissibilità della questione - Invito al legislatore a considerare la pressione punitiva già raggiunta in relazione ai delitti contro il patrimonio.

È dichiarata inammissibile, per mancata indicazione di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento ed eterogeneità dei tertia comparationis, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624- bis , primo e terzo comma, cod. pen. Nel denunciare l'eccessività del minimo edittale di pena detentiva del furto in abitazione rispetto ad altri reati contro il patrimonio, il giudice a quo non indica una grandezza preesistente, che possa essere trasposta "per linee interne" nella disposizione censurata, finendo così per chiedere alla Corte non di rettificare una deviazione delle scelte legislative, bensì di sostituirsi ad esse; inoltre, nessuno dei tertia comparationis esprime un'offensività omogenea a quella del delitto in esame, caratterizzata dalla lesione dell'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost. Come già evidenziato nella sentenza n. 190 del 2020, tuttavia, l'incremento dei valori edittali dei reati contro il patrimonio - e fra questi del furto in abitazione - segnala una pressione punitiva ormai estremamente rilevante e richiede perciò una attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato. ( Precedente citato: sentenza n. 190 del 2020 ).

Reati e pene - Furto in abitazione - Ipotesi attenuata per i casi di "lieve entità" - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché della finalità rieducativa della pena - Genericità e oscurità del petitum - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per genericità e oscurità del petitum , la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624- bis cod. pen., in quanto non prevede, per il reato di furto in abitazione, una ipotesi attenuata per i casi di "lieve entità". Il giudice a quo non chiarisce se l'omissione denunciata riguardi la previsione di una specifica circostanza attenuante oppure di un'autonoma fattispecie incriminatrice, né specifica l'oggetto della "lieve entità" cui intende riferirsi, che non può esaurirsi nella speciale tenuità del danno patrimoniale, già prevista come attenuante comune. La disposizione censurata descrive, d'altra parte, in termini piuttosto definiti la fattispecie in esame e il giudice a quo non evidenzia specifiche ragioni che rendano costituzionalmente necessaria l'introduzione al suo interno di una ipotesi attenuata, non senza considerare che il profilo personalistico del bene giuridico complesso protetto dalla norma, diversamente da quello patrimoniale, è insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui. La tecnica legislativa, consistente nel "ritagliare" fattispecie di minore gravità in funzione di un riequilibrio complessivo della disciplina penale, si addice essenzialmente alle ipotesi nelle quali il reato-base ha una formulazione molto ampia, come lo "spaccio" di stupefacenti, la ricettazione, la bancarotta o la violenza sessuale. Se impiegare o meno la tecnica del "ritaglio" è quindi una scelta massimamente discrezionale del legislatore, poiché attiene alla costruzione della fattispecie-base, secondo criteri di maggiore o minore latitudine. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019 e n. 106 del 2014 ).

Thema decidendum - Ambito della questione sollevata dal rimettente - Delimitazione da parte della Corte costituzionale in rapporto alla fattispecie concreta.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 624- bis , quarto comma, cod. pen., il divieto di bilanciamento deve intendersi censurato con riguardo alle sole circostanze effettivamente ricorrenti nella fattispecie concreta, ovvero all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.) e alle attenuanti generiche (art. 62- bis cod. pen.) in rapporto all'aggravante "privilegiata" della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen.).

Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Furto in abitazione - Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e attenuanti generiche - Divieto di prevalenza o equivalenza rispetto all'aggravante della violenza sulle cose - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624- bis , quarto comma, cod. pen., in quanto esclude per il furto in abitazione che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.) e le attenuanti generiche (art. 62- bis cod. pen.) possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante "privilegiata" della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen.). Il censurato divieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore - l'intimità della persona raccolta nella sua abitazione -, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata in considerazione della particolare gravità del reato di furto in abitazione, con opzione discrezionale e non irragionevole, in quanto nel concorso tra l'aggravante della violenza sulle cose, espressiva di un'offesa ancora più intensa alla privatezza della sfera domiciliare e personale, e l'attenuante della speciale tenuità del danno, che si esaurisce sul piano strettamente economico, ha previsto che la prima non possa essere eguagliata alla seconda, o possa soccombere ad essa, e che la diminuzione per l'attenuante si operi solo dopo l'aumento per l'aggravante. D'altra parte, va considerato che all'equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria pur certamente severa contribuisce il fatto che la forza "privilegiata" delle aggravanti cede di fronte all'attenuante della minore età e a quella "ad effetto speciale" della collaborazione del reo. ( Precedenti citati: sentenze n. 216 del 2019, n. 88 del 2019, n. 125 del 2016, n. 194 del 1985 e n. 38 del 1985; ordinanza n. 67 del 2020 ). Le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo però giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012 ). Quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all'integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze, richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostanze. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019 ). Nel furto in abitazione l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come proiezione spaziale della persona. ( Precedente citato: sentenza n. 135 del 2002 ).