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Pronuncia 253/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 219, primo e terzo comma (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), e 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) del codice penale, promosso con ordinanza del 10 luglio 2002 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2002. Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, primo e terzo comma, del codice penale (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Valerio ONIDA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Valerio Onida

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

Massime

Misure di sicurezza - Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario - Proscioglimento di imputati infermi di mente incapaci totali (per delitti comportanti una pena edittale superiore nel massimo a due anni) - Ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Rigido automatismo della misura disposta dal giudice - Esclusione della possibilità di disporre una diversa misura di sicurezza (quale la libertà vigilata) idonea ad assicurare adeguate cure e il controllo della pericolosità sociale dell?infermo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

E? costituzionalmente illegittimo l?art. 222 del codice penale nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell?infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Così come per il minore, infatti, anche per l?infermo di mente l?automatismo di una misura segregante e ?totale?, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando appaia in concreto inadatta, infrange l?equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all?art. 32 della Costituzione. In un ordinamento ispirato al principio personalista, le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si giustificano solo in quanto rispondano contemporaneamente a due diverse, ma collegate e non scindibili, finalità: la cura e la tutela dell?infermo ed il contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell?infermo ?pericoloso?), e non all?altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile.

Misure di sicurezza - Assegnazione a una casa di cura e custodia - Applicabilità della misura agli infermi per vizio parziale di mente, condannati a pena diminuita, e non anche agli imputati prosciolti per totale incapacità psichica - Non fondatezza della questione.

L?art. 219 del codice penale ? censurato nella parte in cui, nel prevedere che il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia (primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla le stesse possibilità nei confronti del soggetto prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la cui pericolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ? costituisce, nello schema della questione proposta dal remittente, piuttosto un 'tertium comparationis' che non una norma sulla quale si richiede un intervento additivo. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all?art. 3 della Costituzione.

Parametri costituzionali