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Pronuncia 208/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice penale promosso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di P. G., con ordinanza del 25 giugno 2008, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2008. Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

Massime

Misure di sicurezza - Assegnazione ad una casa di cura e di custodia - Possibilità per il giudice di adottare, nei casi previsti, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché lesione del diritto alla salute - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione - Inammissibilità della questione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente al giudice, nei casi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e di custodia, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Per effetto delle sentenze costituzionali n. 253/2003 e n. 367/2004, è presente nella disciplina delle misure di sicurezza il principio secondo cui si deve escludere l'automatismo che impone al giudice di disporre comunque quella detentiva, anche quando una misura meno drastica si riveli capace di soddisfare le esigenze sia di cura della persona interessata che di controllo della sua pericolosità sociale. Il rimettente ha trascurato la possibilità di pervenire, nel quadro definito dalle decisioni di cui sopra, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata. -V. i precedenti citati, sentenze n. 253/2003 e n. 367/2004. -Sulla inammissibilità per omessa motivazione sulla possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 341, n. 268, n. 226, n. 205, n. 193/2008.