Pronuncia 319/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi nel procedimento penale a carico Luvara' Teresa, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Thu Jul 15 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 319/93. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI (NELLA SPECIE: LIBERTA' VIGILATA) - APPLICABILITA' SOLO CON SENTENZA E NON , INVECE, CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - ASSERITE IRRAGIONEVOLEZZA, COMPROMISSIONE DELLA EFFICIENZA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE DELL'ART. 240 CPV. COD. PEN. (CONFISCA) - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARE NEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE GLI ACCERTAMENTI DI MERITO NECESSARI PER ADOTTARE LA MISURA - INCOMPARABILITA' TRA MISURE DI SICUREZZA PERSONALI E PATRIMONIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La previsione, nell'art. 205 cod.pen., dell'applicabilita' delle misure di sicurezza personali (nella specie: liberta' vigilata) solo a seguito di sentenza (di condanna o di proscioglimento) e non anche del decreto di archiviazione, va ritenuta immune dalle censure, di irrazionallita' e di contrasto con l'esigenza di una efficiente amministrazione della giustizia, mosse al riguardo dal giudice 'a quo'. Il decreto di archiviazione, invero, ha natura procedimentale e si sostanzia in un mero riscontro di superfluita' del processo, e pertanto e' da escludere che ad esso possa accedere un provvedimento che - come quello di applicazione di misura di sicurezza personale - presuppone accertamenti (che il fatto contestato sussista, sia stato commesso dal soggetto e costituisca quasi-reato ed inoltre che la persona cui il quasi-reato e' addebitato sia socialmente pericolosa) effettuabili solo in esito ad un vero e proprio giudizio di merito. Ne' vale quindi, in contrario, - stante la incomparabilita' tra misure di sicurezza personali e patrimoniali - far richiamo alla disposizione dell'art. 240 cpv. cod.pen., che indipendentemente dalla pronuncia di sentenza di condanna consente la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce reato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 205 cod.pen., 'in parte qua'). - Su natura, disciplina, requisiti e finalita' del decreto di archiviazione v. S. n. 88/1991.