Pronuncia 236/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 721 e degli artt. da 718 a 722 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1994 dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel procedimento penale a carico di Mega Vincenzo, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 721 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 718 a 722 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Antonio Baldassarre

Data deposito: Tue Jun 13 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 236/95 A. REATO IN GENERE - GIOCHI D'AZZARDO - IDENTIFICAZIONE, NELLA PREVISIONE DEL CODICE PENALE, IN QUELLI IN CUI LA VINCITA O LA PERDITA E' INTERAMENTE O QUASI INTERAMENTE ALEATORIA - RITENUTA ECCESSIVA GENERICITA' DI TALE DEFINIZIONE - DENUNCIATA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AL GIUDICE PENALE DI UNA DISCREZIONALITA' TROPPO AMPIA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI SOTTOPOSIZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE, DI TASSATIVITA' DELLA FATTISPECIE PENALE, E DI TUTELA, IN CONDIZIONI DI PARITA', DEI DIRITTI DELLA DIFESA - ERRONEITA' DELL'INTERPRETAZIONE ADOTTATA DAL GIUDICE 'A QUO' RIGUARDO AL REQUISITO OGGETTIVO DELL'"ALEATORIETA'" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Nel prefigurare i requisiti dei giochi d'azzardo, identificandoli in quelli in cui "la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria", l'art. 721 cod. pen. individua il connotato obiettivo delle modalita' di realizzazione della vincita e, conseguentemente, del procacciamento della posta in gioco, con una espressione valutativa tratta dal linguaggio comune, sulla base della quale il giudice, nell'ambito del normale esercizio della giurisdizione, e' tenuto alla mera qualificazione dei fatti accertati applicando le ordinarie regole probatorie. Ne' certo puo' considerarsi come sostitutiva della valutazione del giudice l'eventuale inclusione nella tabella vidimata dal questore e obbligatoriamente esposta ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. del gioco di cui e' contestato l'esercizio, dal momento che il corretto esercizio della potesta' amministrativa integratrice del precetto penale in questione, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, e' inderogabilmente assistito dalla garanzia giurisdizionale del sindacato del giudice penale. Vanno quindi respinte - in quanto basate sul non condivisibile presupposto che la disposizione 'de qua' per la eccessiva genericita' della definizione adottata, in ordine al requisito oggettivo dell'aleatorieta', riservi al giudice penale una discrezionalita' troppo ampia - le censure di incostituzionalita' avanzate in proposito in riferimento ai principi di sottoposizione dei giudici soltanto alla legge, di tassativita' della fattispecie penale e del rispetto, in condizioni di parita', dei diritti della difesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 721 cod. pen.). - Riguardo al sindacato del giudice penale sulla legittimita' degli elenchi di giochi proibiti predisposti dai questori, v. S. n. 88/1968 e 113/1972. red.: S. Pomodoro

SENT. 236/95 B. REATO IN GENERE - GIOCO D'AZZARDO - PREVISIONE COME CONTRAVVENZIONE NEL CODICE PENALE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE NORME CHE PERMETTONO IL GIOCO D'AZZARDO ALL'INTERNO DELLE CASE DA GIOCO AUTORIZZATE - ASSERITA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Manifesta infondatezza della questione in quanto, come la Corte ha ripetutamente affermato, non sussiste al riguardo violazione del principio di eguaglianza, mentre il richiamo al diritto di difesa e' palesemente non pertinente. - S. nn. 237/1975 e 80/1972 e O. nn. 90/1973 e 194/1972. red.: S. Pomodoro