Pronuncia 164/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GlOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, promossi: 1) con ordinanza emessa il 14 marzo 1970 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Battilana Maria Carmina ed altri, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970; 2) con ordinanza emessa il 28 marzo 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Moccia Egidio ed altri, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati. Ritenuto che con ordinanza 14 marzo 1970, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Battilana Maria Carmina ed altri, il pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d'ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero, in riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione; che identica questione è stata altresì sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Ferrara con l'ordinanza 28 marzo 1970 nel corso del procedimento penale contro Moccia Egidio ed altri; che Battilana Maria Carmina ed altre imputate nel giudizio pendente avanti il pretore di Roma si sono costituite avanti questa Corte col patrocinio dell'avv. Luciano Ventura con atto 4 luglio 1970; che i due giudizi possono essere riuniti, avendo eguale oggetto. Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 119 del 18 giugno 1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata; che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136, Cost.). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 119 del 18 giugno 1970 nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Wed Nov 18 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BRANCA

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Massime

ORD. 164/70. SCIOPERO E SERRATA - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATI DI DANNEGGIAMENTO COMMESSI DA LAVORATORI O DA DATORI DI LAVORO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O SERRATE - ASSUNZIONE COME AGGRAVANTE E PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 40 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (fattispecie relativa all'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 119 del 1970 nella parte in cui prevedeva come circostanza aggravante, e come causa di procedibilita' d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di una serrata).