Pronuncia 99/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 635 cod. pen. (Danneggiamento) promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1978 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Dondena Elena ed altri, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 28 marzo 1979. Visti gli atti di costituzione di Dondena Elena e Fernanda e di Sommariva Sinelli Rosanna e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia. Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 cod. pen., nella parte in cui prevede un trattamento punitivo a carico del comproprietario per il danneggiamento della cosa comune uguale a quello riservato a chi danneggia la cosa esclusivamente altrui, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, che ha innovato in modo assai incisivo il regime sanzionatorio, prevedendo vari tipi di pene alternative e consentendo al giudice di adeguare l'intervento alla effettiva gravità del caso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leopoldo Elia

Data deposito: Mon Apr 18 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 99/83. REATO IN GENERE - DANNEGGIAMENTO - SANZIONI - TRATTAMENTO PUNITIVO A CARICO DEL COMPROPRIETARIO PER IL DANNEGGIAMENTO DELLA COSA COMUNE UGUALE A QUELLO RISERVATO A CHI DANNEGGIA LA COSA ESCLUSIVAMENTE ALTRUI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 635 cod. pen., nella parte in cui prevede un trattamento punitivo a carico del comproprietario per il danneggiamento della cosa comune uguale a quello riservato a chi danneggia la cosa esclusivamente altrui, essendo entrata in vigore successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, che ha innovato in modo assai incisivo il sistema sanzionatorio, prevedendo vari tipi di pene alternative e consentendo al giudice di adeguare l'intervento alla effettiva gravita' del caso, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza di detta questione alla stregua della sopravvenuta normativa.

Parametri costituzionali