Pronuncia 104/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304 (modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, numero 1687), in relazione agli artt. 54 e 64 del predetto regolamento, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1974 dal pretore di Feltre nel procedimento penale a carico di Plaisance Joseph, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974. Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304 (Modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Feltre con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. LUIGI BROSIO - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Thu May 06 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 104/76. REATI E PENE - DANNEGGIAMENTO DEI BENI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE - LEGGE 20 MARZO 1968, N. 304, ARTICOLO UNICO, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 64 E 65 DEL R.D. 31 OTTOBRE 1873, N. 1687 - SANZIONE DIVERSA RISPETTO A QUELLA PREVISTA DAL COD. PENALE (ART. 635) - DIVERSA NATURA DELLE DUE FATTISPECIE - DISPARITA' NON IRRAZIONALE DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, che punisce come reato contravvenzionale il danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non viola l'art. 3 Cost., per irragionevolezza rispetto alla disciplina del delitto di danneggiamento previsto dall'art. 635 cod. pen.. La previsione delle due fattispecie, di natura contravvenzionale l'una e di natura delittuosa l'altra, e la differente incidenza dell'elemento psicologico, rientrano, infatti, nella valutazione discrezionale del legislatore.

Norme citate

Parametri costituzionali