Pronuncia 110/1957

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma n. 2 dell'art. 635 del Cod. pen., promosso con ordinanza 20 settembre 1956 della Corte di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Pasqualin Sereno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 e iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1957. Udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1957 la relazione del Giudice Mario Cosatti; udito l'Avv. Luciano Ventura per il Pasqualin.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza 20 settembre 1956 dalla Corte di appello di Venezia, sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nel comma secondo n. 2 dell'art. 635 Cod. pen. in riferimento all'art. 40 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Relatore: Mario Cosatti

Data deposito: Mon Jul 08 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 110/57. SCIOPERO E SERRATA - DANNEGGIAMENTO IN OCCASIONE DI SCIOPERO - ART. 635, COMMA SECONDO N. 2, COD. PEN. - PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO E AGGRAVAMENTO DELLA PENA - ESIGENZA DI TUTELARE L'ORDINE E LA SICUREZZA DELLA CONVIVENZA - CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Lo sciopero - quale ne sia la forma - non puo' non avere riflessi sul normale svolgimento della vita sociale, provocando uno stato di suggestione e di eccitazione, che in determinate circostanze puo' essere idoneo a inasprire contrasti ed a favorire danneggiamenti della proprieta' altrui: situazioni che possono arrecare pregiudizio alla ordinata convivenza civile e alla privata e pubblica tranquillita' e sicurezza. In tali congiunture la personale tutela delle proprie cose da parte dei cittadini puo' essere meno vigile, e meno pronta ed efficiente quella che debbono apprestare gli organi competenti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 40 Cost. - dell'art. 635, comma secondo n. 2, cod. pen. - nella parte in cui prevede un'aggravante del reato di danneggiamento se il fatto sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero, prescrivendo procedimento di ufficio - giustificandosi la disposizione non gia' in rapporto ad una presupposta figura delittuosa dello sciopero ma con l'esigenza di tutelare, oltre il diritto della persona offesa dal danneggiamento, l'ordine e la sicurezza della convivenza.

Parametri costituzionali