Pronuncia 40/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 196 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1965 dal Pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Gerbaudo Giuseppe, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri: udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del Codice penale sollevata dal Pretore di Saluzzo con ordinanza del 18 maggio 1965 in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 3 maggio 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Sat May 14 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 40/66. PROCEDIMENTO PENALE - SANZIONI CIVILI - CODICE PENALE, ART. 196 - OBBLIGAZIONE CIVILE PER LE AMMENDE INFLITTE A PERSONA DIPENDENTE - NON HA CARATTERE DI PENA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' totalmente priva di fondamento l'affermazione secondo cui l'obbligo del pagamento della somma imposto dall'art. 196 del codice penale al civilmente obbligato per l'ammenda sarebbe una vera e propria pena, conseguente a una responsabilita' penale per fatto altrui. La natura civilistica dell'obbligo di cui all'art. 196 del cod. penale di desume dalla sua previsione nell'ambito delle sanzioni civili (titolo VII del libro I); dalla sua qualificazione in rubrica come "obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente"; dal carattere sussidiario di questa misura, che e' dovuta solo nel caso in cui il condannato risulti insolvibile; dall'ulteriore circostanza che la somma e' dovuta quando la persona rivestita dall'autorita', direzione o vigilanza non debba essa stessa rispondere penalmente; dalla inapplicabilita' della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilita' del civilmente responsabile per l'ammenda; dall'applicabilita', infine, della misura di cui trattasi anche alle persone giuridiche.

Parametri costituzionali