Pronuncia 87/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272 del Codice penale promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1965 dalla Corte di assise di Modena nel procedimento penale a carico di Marchi Baraldi Zeffirino, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 del Codice penale; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 272 del Codice penale, sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione con ordinanza della Corte d'assise di Modena del 20 gennaio 1965. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito: Wed Jul 06 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 87/66 A. PROPAGANDA ED APOLOGIA SOVVERSIVA ANTINAZIONALE - COD. PEN. ART. 272, PRIMO COMMA - INCRIMINAZIONE PER SVOLGIMENTO DI PROPAGANDA DIRETTA AL RICORSO ALLA VIOLENZA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO DESUNTI DALLA TUTELA DEL METODO DEMOCRATICO, DELL'ORDINE ECONOMICO E DELL'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 272 del codice penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale norma punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento dell'ordine vigente, ed il diritto di liberta' della manifestazione del pensiero non puo' ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico, proclamato dagli artt. 1 e 49 della Costituzione, come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale. Vietando la propaganda come mezzo tendente alla instaurazione violenta di un diverso ordinamento, la norma tutela altresi' l'ordine economico, rispetto al diritto al lavoro, alla organizzazione sindacale, alla iniziativa economica privata, alla proprieta', etc., etc. E tutela anche il mantenimento dell'ordine pubblico considerato come ordine legale costituito.

SENT. 87/66 B. PROPAGANDA ED APOLOGIA SOVVERSIVA O ANTINAZIONALE - CODICE PENALE, ART. 272, SECONDO COMMA - PROPAGANDA DIRETTA A DISTRUGGERE O A DEPRIMERE IL SENTIMENTO NAZIONALE - NON IMPLICA OFFESA A BENI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il secondo comma dell'art. 272 del codice penale, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale sentimento, da non confondere con il nazionalismo politico, pur contribuendo al senso di unita' etnica e sociale dello Stato, sorge e si sviluppa, tuttavia, soltanto nell'intimo della coscienza di ciascuno e, quindi, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealita'. E la relativa propaganda, non essendo indirizzata a suscitare reazioni violente o a vilipendere la Nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria o a menomare altri beni costituzionalmente garantiti, non ha finalita' illecite; onde qualsiasi limitazione ad essa contrasta con la liberta' garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Parametri costituzionali