Pronuncia 234/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399 cod. proc. pen. (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal Pretore), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1980 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Meraviglia Vittorio ed altri iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 1981; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Francesco Saja. Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Meraviglia Vittorio, imputato del reato di edificazione abusiva (art. 41 lett. b, l. 17 agosto 1942 n. 1150), il Pretore di Tirano emetteva sentenza di non doversi procedere, contro la quale il pubblico ministero proponeva appello ai sensi dell'art. 399, primo comma, cod. proc. pen.; che, successivamente a questa impugnazione, con ordinanza del 29 settembre 1980 (in G. U. n. 77 del 18 marzo 1981, reg. ord. n. 35 del 1981), egli sollevava questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 399, nella parte in cui non prevede che prima della decisione del giudice istruttore sull'appello del P.M. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda agli adempimenti di cui all'art. 372 cod. proc. pen.; che, secondo l'ordinanza, tale mancata previsione sottraeva alla difesa dell'imputato la possibilità di contrastare validamente le deduzioni del pubblico ministero e di evitare così la decisione di rinvio a giudizio, con conseguente violazione dell'art. 24 secondo comma della Costituzione; che la parte privata non si è costituita; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità della questione e, in subordine, l'infondatezza; considerato che, a parte l'inesattezza dell'affermazione del Pretore relativa all'inapplicabilità del cit. art. 372 all'ipotesi considerata, risulta preliminare e decisivo rilevare che la questione appare ictu oculi inammissibile per la completa assenza di motivazione sulla rilevanza di essa nel giudizio a quo: motivazione tanto più necessaria in quanto la sollevata questione, come formulata, concerne lo svolgimento del procedimento di appello davanti al giudice dell'impugnazione e non già il giudizio di primo grado rispetto al quale soltanto il pretore rimettente era competente; visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 399 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che, prima della decisione del giudice istruttore sull'appello del P.M. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372 dello stesso codice - sollevata dal Pretore di Tirano con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Francesco Saja

Data deposito: Fri Jul 15 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 234/83. PROCESSO PENALE - SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATE DAL PRETORE - IMPUGNAZIONE - MANCATA PREVISIONE CHE SI PROCEDA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 372 C.P.P. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 399, c.p.p. sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima della decisione del giudice istruttore sull'appello del p.m. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372 dello stesso codice in quanto l'ordinanza di rimessione e' priva di motivazione sulla rilevanza.

Parametri costituzionali