Pronuncia 97/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 20 maggio 1965, n. 507 (Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da gioco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie) promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1976 dal Pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Baldo Vincenzo ed altri, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1977. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia. Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 legge 20 maggio 1965, n. 507, e degli artt. 718, 719 e 721 cod. pen. in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione. Considerato che il pretore lamenta la circostanza per cui chi tenga un apparecchio semiautomatico per il gioco che sia anche strumento per il gioco d'azzardo debba rispondere del concorso formale dei reati previsti dalle norme indicate in oggetto, con evidente sperequazione della pena; che al contrario la disciplina del concorso formale dei reati appare del tutto ragionevole nella specie, tanto più dopo la riforma introdotta dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, dell'art. 81 cod. pen., che consente al giudice di commisurare adeguatamente la pena. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 legge 20 maggio 1965, n. 507, e degli artt. 718, 719 e 721 cod. pen., sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leopoldo Elia

Data deposito: Mon Apr 18 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 97/83. - SICUREZZA PUBBLICA - APPRECCHI AUTOMATICI O SEMIAUTOMATICI - T.U. LEGGI DI P.S., ART. 110 (MODIFICATO DALL'ART. 1 LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507), E COD. PEN., ARTT. 718, 719 E 721 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DISCIPLINA DEL CONCORSO FORMALE DEI REATI - RAGIONEVOLEZZA (ANCHE A SEGUITO DEL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99) - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 l. 20 maggio 1965 n. 507, nonche' 718, 719 e 721 c.p.: infatti la punizione a titolo di concorso formale di chi tenga un apparecchio semiautomatico da gioco, che sia anche strumento di gioco d'azzardo non determina una sperequazione di pena ed e' percio' da ritenere ragionevole.

Norme citate