Pronuncia 22/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli nel procedimento penale a carico di P. G., con ordinanza dell'11 maggio 2020, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2020. Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Misure di sicurezza - In genere - Ricovero presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Soggetti competenti all'esecuzione - Ministro della giustizia - Esclusione - Regolamentazione di aspetti essenziali della disciplina mediante rinvio ad atti amministrativi generali - Denunciata violazione delle prerogative costituzionali del Ministro circa l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia nonché violazione della riserva di legge in materia penale e di trattamenti sanitari obbligatori - Erronea individuazione delle disposizioni da denunciare - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 157001)
Norme citate
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione riferita al momento della prospettazione delle questioni, quale espressione del principio di autonomia del giudizio incidentale - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto. (Classif. 112005)
Norme citate
- decreto-legge-Art. 3 TER
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art.
Misure di sicurezza - In genere - Misure di sicurezza nei confronti degli infermi di mente - Duplice finalità - Cura e tutela dell'infermo, e contenimento della sua pericolosità sociale - Necessaria contemporaneità, in ossequio al principio personalista. (Classif. 157001)
Parametri costituzionali
Misure di sicurezza - In genere - Assegnazione presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Natura custodiale - Conseguente necessaria applicazione della misura secondo il principio del "minore sacrificio necessario". (Classif. 157001)
Parametri costituzionali
Legalità (principio di) - In genere - Applicazione alle misure di sicurezza (in particolare: assegnazione in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, REMS) - Possibile deroga al principio di irretroattività in peius - Inderogabilità della riserva assoluta di legge, estesa ai «modi» e «casi» di restrizione della libertà personale. (Classif. 140001)
Parametri costituzionali
Salute (tutela della) - In genere - Trattamenti sanitari obbligatori e coattivi - Riserva assoluta di legge - Necessità che la legge preveda i «modi», oltre che ai «casi», del trattamento. (Classif. 230001)
Parametri costituzionali
Misure di sicurezza - In genere - Ricovero provvisorio presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Misura rientrante a pieno titolo fra i «servizi relativi alla giustizia» - Necessità di forme di adeguato coinvolgimento del Ministro della giustizia, in omaggio alle sue attribuzioni costituzionali - Necessità di applicare all'intera disciplina il principio della riserva di legge - Omessa previsione - Inidoneità dell'intervento ablativo invocato rispetto all'obiettivo perseguito - Urgente necessità di una complessiva riforma di sistema, secondo criteri determinati - Intollerabilità dell'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 157001)
Norme citate
- decreto-legge-Art. 3 TER
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art.