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Pronuncia 196/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204, primo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Francia Sante, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972; 2) ordinanza emessa l'11 settembre 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Berta Andrea, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 19 dicembre 1973. Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida. Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno promosso questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 204, primo comma, e 222, primo comma, del codice penale, prospettando il dubbio se, in quanto nel loro combinato contesto impongono di sottoporre alla misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario anche soggetti di attuale comprovata non pericolosità, siano in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale equiparazione tra imputati infermi pericolosi e quelli non pericolosi; b) con l'art. 32 della Costituzione per violazione dei "limiti imposti dal rispetto della persona umana"; che in nessuno dei giudizi (i quali possono essere riuniti) vi è stata in questa sede costituzione di parti. Considerato che le questioni prospettate, già dichiarate dalla Corte non fondate, rispettivamente, con sentenze n. 106 del 1972 (con riferimento all'art. 3 della Costituzione) e n. 68 del 1967 (con riferimento all'art. 32 della Costituzione), sono state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 141 del 1973. Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204, comma primo, e 222, comma primo, del codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

Massime

ORD. 196/74. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN., ARTT. 204, PRIMO COMMA, E 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204, comma primo, e 222, comma primo, del Codice penale - sollevata, con ordinanze 15 febbraio 1972 del G.I. di Terni e 11 settembre 1973 del G.I. di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione - essendo stata questione identica gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 106 del 1972 (con riferimento all'art. 3 Cost.) e 68 del 1967 (con riferimento all'art. 32 Cost.) e manifestamente infondata con ordinanza n. 141 del 1973.