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Pronuncia 80/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Cesari Aldo, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972; 2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1972 dal tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Di Dio Giuseppe, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972; 3) ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Dell'Aria Gaetano ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973. Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida. Ritenuto che le ordinanze 15 febbraio 1972 del giudice istruttore del tribunale di Terni e 2 febbraio 1972 del tribunale di Enna, indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e le stesse norme sono state denunciate dal giudice istruttore del tribunale di Enna, con ordinanza 13 ottobre 1972, per violazione degli artt. 2, 25, 27 e 32 della Costituzione; che nessuno si è costituito in questa sede; che i giudizi possono essere riuniti. Considerato che le medesime questioni sono state già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza di questa Corte n. 141 del 1973, e non sussistono, né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe, e già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 141 del 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

Massime

ORD. 80/74 MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN., ARTT. 204 E 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' DI MENTE - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione, con ordinanza 15 febbraio 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Terni; 2 febbraio e 13 ottobre 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Enna - essendo stata identica questione gia' dichiarata manifestamente infondata con ordinanza della Corte n. 141 del 1973.