Pronuncia 186/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VTNCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 140, 141 e 143 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Chiaravalle Alberto, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973; 2) ordinanze emesse il 15 ottobre e il 16 aprile 1973 dal pretore di Donnaz nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Perronet Corinno Mario e di Simplicio Giovanna, iscritte ai nn. 20 e 21 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, 141 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Tue Jul 08 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 186/75 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 140 - CONTESTAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE - DICHIARAZIONE CHE IL CONTRAVVENTORE E' AUTORIZZATO A FARE INSERIRE A VERBALE - ASSUNTA EQUIPARAZIONE ALL'INTERROGATORIO CHE L'IMPUTATO RENDE DAVANTI ALL'AUTORITA' INQUIRENTE E CONSEGUENTE INOSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. PROC. PEN., ARTT. 390, 430 BIS, TER, QUATER, E 78, TERZO COMMA).

Il sistema previsto dall'art. 140 del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, secondo cui il contravventore alle disposizioni del codice stradale e' autorizzato a far inserire le proprie dichiarazioni eventuali sul verbale da redigersi in forma sommaria da funzionari, ufficiali ed agenti autorizzati all'accertamento, riflette una fase antecedente l'inizio e l'istruttoria del procedimento penale, e le dichiarazioni stesse differiscono sia sotto l'aspetto processuale che sotto l'aspetto sostanziale dall'interrogatorio dell'imputato, che costituisce mezzo di prova e di difesa, e che viene posto in essere "ex officio" dal giudice, invitando l'imputato a discolparsi. Le ripetute dichiarazioni, pertanto, non rivestono quella tipicita' di atto istruttorio, sia pure sommario, che costituisce criterio di identificazione degli atti cui devono estendersi le garanzie difensive, e di conseguenza non sussiste la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione prospettata in relazione alla omessa osservanza, per effetto del citato art. 140 T.U. n. 393 del 1959, delle garanzie difensive che competono all'imputato a norma degli artt. 390, 340 bis, ter, quater e 78 terzo comma del codice di procedura penale.

SENT. 186/75 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ARTT. 140, 141 E 143 - MANCATA CONTESTAZIONE DEL FATTO E MANCATA NOTIFICA NEL TERMINE DEL VERBALE - IMPROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE - GIUSTIFICAZIONE - SITUAZIONE DEL CONTRAVVENTORE AL CODICE STRADALE - NON E' OMOGENEA RISPETTO A QUELLA DEI CONTRAVVENTORI AL CODICE PENALE O A LEGGI PENALI SPECIALI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'improcedibilita' dell'azione penale prevista dall'art. 143 T.U. 15 giugno 1959, n. 393, nel caso di mancata contestazione del fatto e di mancata notifica nei termini del verbale al contravventore alle disposizioni del codice stradale, e' informata all'esigenza di apprestare a favore del contravventore stesso speciali garanzie al fine di consentirgli la possibilita' di fissare tempestivamente gli elementi di difesa, normalmente labili in quanto collegati ad eventi che si iscrivono nella dinamica variabile e fluida dell'utenza stradale, e che gli siano, quindi, forniti, entro un ragionevole lasso di tempo, i dati fondamentali necessari all'identificazione dell'infrazione. La situazione del contravventore al codice stradale e di tutti gli altri contravventori al codice penale o alle leggi penali speciali non e' pertanto omogenea, ed e' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 143 T.U. n. 393 del 1959 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione per la pretesa discriminazione a favore dei contravventori al codice stradale che sarebbe posta in essere con la norma impugnata.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 143

Parametri costituzionali

SENT. 186/75 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ARTT. 140, 141 E 143 - ESTENSIONE ALLA CONTRAVVENZIONE EX ART. 132 (GUIDA IN STATO DI EBBREZZA) DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' IVI PREVISTA - SOSTANZIALE DIFFERENZA DALLA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 688 DEL CODICE PENALE - RAZIONALITA' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Gli elementi che concorrono a configurare le contravvenzioni di cui agli artt. 132 T.U. n. 393 del 1959 (guida in stato di ebbrezza) e 688 C.P. (ubriachezza manifesta) differiscono sostanzialmente, in quanto la violazione dell'art. 132 codice stradale e' prevista a tutela del bene giuridico della sicurezza della circolazione e sussiste appena si verifichi uno stato di ebbrezza, anche non alcoolica, che sia comunque tale da incidere sulla prontezza dei riflessi indispensabili alla guida, mentre la contravvenzione di cui all'art. 688 C.P., pur essendo della stessa indole, e' peraltro intesa a tutelare il diverso bene della sicurezza sociale contro la piaga dell'alcolismo e si concreta in un diverso stato del soggetto, che deve essere necessariamente colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ebrieta', cioe' di anormalita' psichica percepibile da chiunque e rilevabile "ictu oculi". Queste differenze sostanziali danno sufficiente ragione della differenziazione di disciplina adottata dal legislatore il quale, estendendo alla contravvenzione di cui all'art. 132 codice stradale la condizione di procedibilita' prevista dall'art. 143 dello stesso codice e consistente nella tempestiva modifica del verbale al contravventore qualora non si sia potuto far luogo alla immediata contestazione, ha posto in essere una disciplina diversa rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 688 C.P. seguendo un razionale criterio di politica legislativa penale rientrante, come tale, nella sfera della sua discrezionalita'. Pertanto deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 143 codice stradale sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della presunta disparita' di trattamento fra contravventori agli artt. 132 codice stradale e 688 C.P. in funzione del sistema preclusivo dell'azione penale previsto dalla norma impugnata.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 143
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 140
  • codice penale-Art. 688
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 141

Parametri costituzionali