Pronuncia 104/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 688 c.p.(ubriachezza) promossi con le ordinanze emesse il 6 maggio 1976 dal Pretore di Brescia, il 6 giugno, il 16 giugno e il 6 ottobre 1977 dal Pretore di Cesena, il 12 maggio 1978 dal Pretore di Città di Castello (due ordinanze), il 3 aprile 1979 dal Pretore di Viadana, il 16 gennaio 1979 e il 2 ottobre 1978 dal Pretore di Cesena, il 25 ottobre 1979 dal Pretore di Viadana, il 28 febbraio 1980 dal Pretore di Parma, il 31 gennaio 1980 dal Pretore di Milano, il 10 marzo 1980 dal Tribunale di Como, il 23 maggio 1980 dal Pretore di Saronno, il 22 luglio 1980 dal Pretore di Padova, il 27 novembre 1980 dal Pretore di Legnano, il 6 novembre 1980 dal Pretore di Lecce, il 19 gennaio 1981 dal Pretore di Ferrara, il 20 ottobre 1980 dal Pretore di Lecce, il 18 marzo 1981 dal Tribunale di Como, il 2 aprile 1981 dal Pretore di Pergine Valsugana, l'8 maggio 1981 dal Tribunale di Venezia, il 29 maggio 1981 dal Pretore di Castelfranco Veneto, il 30 gennaio 1981 dal Pretore di Lecce e il 18 giugno 1981 dal Pretore di Mestre, rispettivamente iscritte al n. 493 del registro ordinanze 1976, ai nn. 363, 492 e 530 del registro ordinanze 1977, ai nn. 407 e 408 del registro ordinanze 1978, ai nn. 544, 957 e 958 del registro ordinanze 1979, ai nn. 26, 275, 349, 515, 518 e 733 del registro ordinanze 1980 e ai nn. 43, 89, 152, 180, 399,479, 494, 529, 539 e 586 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 1976, nn. 272 e 347 del 1977, nn. 25 e 320 del 1978, n. 258 del 1979, nn. 50, 78, 152, 173, 249, 256 e 357 del 1980 e nn. 98, 117, 130, 165, 276, 297, 304, 325 e 357 del 1981. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso; udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 688 c.p., sollevate dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Thu May 27 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 104/82 A. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PUNIBILITA` DELL'UBRIACHEZZA DOPO L'ABROGAZIONE DELL'ART. 729 C.P. (ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

L'esistenza di numerose differenze - alcune risalenti addietro ed altre di recente data, alcune acuite ed altre attenuate ma non scomparse - fra le discipline concernenti rispettivamente gli alcoolici e le sostanze stupefacenti, dimostra che non si puo` far leva sull'abrogazione dell'art. 729 c.p. per ricavarne l'irragionevolezza della sopravvivenza dell'art. 688 c.p.. Tale differenza di trattamento trova la sua giustificazione in rapporto all'art. 3 Cost. nella somma delle altre particolarita`, per giunta aumentate di numero, che contrassegnano la disciplina in materia di alcoolici rispetto alla disciplina in materia di sostanze stupefacenti. (Non fondatezza della questione).

Norme citate

  • legge-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 104/82 B. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PUNIZIONE DELL'UBRIACHEZZA E MANCANZA DI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE DELL'ALCOLISTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE.

Non basta eliminare dall'ordinamento l'art. 688 c.p. perche` ne risulti automaticamente protetta la salute di chi abusa dell'alcool. Il diritto del singolo e l'interesse della collettivita` alla salute individuale abbisognano, per un'effettiva tutela, di interventi appositamente preordinati, non essendo sufficiente una operazione normativa che si limiti a sancire la completa irrilevanza penale di fatti sintomo di malattia e, quindi, a rendere totalmente indifferente per l'ordinamento sia quei fatti sia quella malattia. (Non fondatezza della questione).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 104/82 C. UBRIACHEZZA ED ALCOOLISMO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PUNIZIONE DELL'UBRIACHEZZA IN RELAZIONE ALL'INIDONEITA` DELLA CARCERAZIONE ALLA RIEDUCAZIONE DELL'ALCOLISTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

E` da escludere che la pena - in quanto applicata alla persona dedita all'alcool - si traduce in un trattamento contrario al senso di umanita` e non puo` tendere alla rieducazione del condannato. E cio` perche` l'art. 688 c.p. non integra un reato configurabile, per definizione, nei soli riguardi di persone dedite all'alcool e non anche nei confronti di persone solo occasionalmente in stato di ubriachezza. Ed inoltre, perche` ai fini della rieducazione cio` che rileva non e` tanto il tipo di pena previsto, quanto il trattamento penitenziario che ne concreta l'esecuzione. (Non fondatezza della questione).

Parametri costituzionali