Pronuncia 552/1989
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1989 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Zagarella Biagio, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, del 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza del 31 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 688 del codice penale, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi in luogo pubblico o aperto al pubblico è colto nello stato di manifesta ubriachezza, mentre le norme più favorevoli al drogato dettate dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, non assoggettano a sanzione penale chi è colto "in luogo pubblico o aperto al pubblico manifestamente in preda a sostanze stupefacenti o psicotrope"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, perché già decisa dalla Corte nel senso della non fondatezza con sentenza n. 104 del 1982; Considerato che, in effetti, la stessa questione è già stata decisa dalla Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n.104 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n.194 del 1982, n. 36 del 1983 e n. 171 del 1983 e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltanissetta con ordinanza del 31 maggio 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Giovanni Conso
Data deposito: Thu Dec 14 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: SAJA