Pronuncia 110/1968

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 708 del Codice penale, promossi con due ordinanze emesse rispettivamente il 14 marzo 1967 dal giudice istruttore del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Messina Carmine ed altri, ed il 30 settembre 1967 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Torre Rodolfo, iscritte ai nn. 82 e 251 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27 maggio 1967 e n. 321 del 23 dicembre 1967. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1968 la relazione del Giudice Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 708 del Codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968. ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA- VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Fri Jul 19 1968 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 110/68. CODICE PENALE - ART. 708 C.P. - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - STATO DEL POSSESSORE - NOZIONE PROVENIENZA DEL POSSESSO - PROVA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI PERSONALI DI CONDANNATO PER MENDICITA', DI AMMONITO, DI SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE O A CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE DELLA NON PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE.

La nozione di "stato" del possessore, di cui all'art. 708 del codice penale e' da riferire non solo all'ipotesi di possesso di cose non confacenti al suo stato, ma anche a quella di possesso di denaro e di oggetti di valore, e riguardando le particolari condizioni del possessore indicate nel precedente art. 707, non puo' essere ricondotta ad una significazione che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E', poi, da escludere che la giustificazione del possesso imponga anche la prova della sua provenienza, richiedendosi soltanto l'elemento, comune ai reati contravvenzionali, della coscienza e della volontarieta' dell'azione da provarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i comuni principi della liberta' delle prove e del libero convincimento. Il "possesso ingiustificato di valori" e' nel codice annoverato tra le contravvenzioni di polizia dirette alla prevenzione dei delitti contro il patrimonio e trova il suo fondamento logico limitatamente a quelle situazioni soggettive nelle quali l'incolpato abbia dei precedenti penali specifici, relativamente a condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per cotravvenzioni, annoverate nello stesso paragrafo cui appartiene l'art. 708 cod. pen., attinenti anch'essi alla tutela del patrimonio. E' pertanto privo di ragionevolezza il riferimento della norma ai condannati per mendicita', ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, non conseguenti a condanne per delitti o contravvenzioni - previste nelle prime due ipotesi dell'art. 707 cod. pen. - nonche' ai soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Non sussiste invece la violazione della riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), della non presunzione di colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.). La norma denunziata, infatti, offre un'indicazione sufficientemente precisa del fatto punibile; il principio di non colpevolezza non investe il modo di provare il "fatto di reato"; e la funzione rieducativa della pena, infine, non puo' essere invocata per escludere la legittimita' di norme contravvenzionali il cui oggetto e' la prevenzione di taluni delitti contro il patrimonio.