Pronuncia 14/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 dicembre 1968 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Monti Jader, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969; 2) ordinanze emesse il 24 marzo 1969 dal pretore di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Barbato Ciro ed il 28 marzo 1969 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Gulino Salvatore e Cardinale Salvatore, iscritte ai nn. 200 e 226 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969; 3) ordinanze emesse il 30 aprile 1969 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Faucci Enrico ed il 26 maggio 1969 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Gasparini Roberto, iscritte ai nn. 302 e 303 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969; 4) ordinanza emessa il 13 maggio 1969 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Auzino Giovanni, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969; 5) ordinanza emessa il 28 ottobre 1969 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Mottola Francesco, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970. Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, nella parte in cui assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, già dichiarata illegittima con sentenza n. 110 del 2 luglio 1968. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Tue Feb 02 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 14/71 A. REATI E PENE - PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI PERSONALI DI CONDANNATO PER MENDICITA', DI AMMONITO, DI SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE O A CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

Parametri costituzionali

SENT. 14/71 B. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 708 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - ILLEGITTIMITA' NELLA PARTE IN CUI FA RICHIAMO ALLE CONDIZIONI PERSONALI DI CONDANNATO PER MENDICITA', DI AMMONITO, DI SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE O A CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, essendo stata la disposizione, per la parte suddetta, gia' dichiarata illegittima con sent. n. 110 del 1968.

Parametri costituzionali

SENT. 14/71 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONI DI STRETTA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE IMPUGNATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 707.

Spetta al giudice ordinario e non attiene al riscontro di legittimita' costituzionale stabilire se a concretare il presupposto soggettivo di cui all'art. 707 cod. pen., sia richiesta o meno una pluralita' di precedenti condanne.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 14/71 D. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 707 E 708 - INGIUSTIFICATA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA IL CONDANNATO PER DELITTO DETERMINATO DA MOTIVI DI LUCRO ED IL CONDANNATO PER PER SEMPLICE CONTRAVVENZIONE - IRRILEVANZA NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 707 e 708 cod. pen., per ingiustificata parita' di trattamento tra il condannato per delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio, per avere lo stesso giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, affermato che, in quella fattispecie, si procedeva contro imputati che erano pregiudicati per delitti contro il patrimonio.

Parametri costituzionali

SENT. 14/71 E. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - INCRIMINAZIONE DI UN MERO STATUS - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI UNA CONDOTTA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 25 E 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 707 del codice penale non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto non incrimina un mero status, ma presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose, che, quoad personam, inducono al sospetto, non e' che una conseguenza. Nepure appare pertinentemente invocato l'art. 13 della Costituzione, dappoiche' questo stabilisce, per la limitazione della liberta' personale, determinate garanzie, che non possono dirsi vulnerate dallo scopo dissuasivo della norma denunziata. Ugualmente debbono ritenersi infondate le censure, avanzate in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, alla stregua delle considerazioni contenute nella sent. n. 110 del 1968: ne' vengono addotti argomenti nuovi e, comunque, tali da indurre a diversa conclusione.

SENT. 14/71 F. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 707 E 708 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE, DI GRIMALDELLI O DI VALORI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' da escludere che gli artt. 707 e 708 del codice penale, nel richiedere al prevenuto la giustificazione dell'attuale destinazione di chiavi alterate o di grimaldelli e, rispettivamente, della provenienza del denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano anche la prova della legittimita' della destinazione e della provenienza, limitandosi invece a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della liberta' delle prove e del libero convincimento. Cfr.: sent. n. 110 del 1968.

Parametri costituzionali