Pronuncia 49/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 165 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1972 dal tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Selva Ottone, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri: udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 del codice penale, nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, sollevata con ordinanza del tribunale di Gorizia del 16 giugno 1972, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI- MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Thu Mar 06 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 49/75 A. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 165 - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - FACOLTA' DEL GIUDICE DI SUBORDINARLA ALL'EFFETTIVA RIPARAZIONE DEL DANNO CAGIONATO DAL REATO - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La facolta' del giudice di concedere la sospensione condizionale della pena subordinatamente all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato previsto dall'art. 165 c.p. non contrasta con l'art. 3 Cost., poiche' risponde ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa tendente ad eliminare le conseguenze dannose degli illeciti penali ed a garantire che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena . E cio' tenuto anche conto che l'art. 165 c.p. riconosce al giudice il potere di subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo di risarcimento la sospensione della pena, a seguito della valutazione della capacita' economica del condannato, potere che costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo in funzione delle sue condizioni economiche.

Parametri costituzionali

SENT. 49/75 B. ONERI PATRIMONIALI - NORME CHE LI IMPONGONO AI SOGGETTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI FINI - DIVERSA POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE A SECONDA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 165 (SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA).

Le norme che impongono oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini comportano inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilita' di utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei fini si propongono di conseguire. Da cio' non deriva, peraltro, che sempre ed in ogni caso norme di tale contenuto e di siffatta struttura si pongano in contrasto col principio di eguaglianza. Invero la disparita' di trattamento vietata dall'art. 3 Cost. puo' riconoscersi sussistente quando, rendendo impossibile al soggetto non abbiente il soddisfacimento dell'onere patrimoniale imposto dalla legge, costituisca ostacolo al positivo esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, ovvero quando la norma venga a determinare situazioni di privilegio o di svantaggio in difetto di una giustificazione ragionevolmente desumibile da esigenze obiettive.

Parametri costituzionali