Pronuncia 123/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 330, 504 e 505 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Arzilli Aldo ed altri, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 la relazione del Giudice Costantino Mortati; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 330, 504, 505 del Cod. penale, ai sensi e nei limiti risultanti dalla motivazione, salva la necessaria regolamentazione del diritto di sciopero, ai sensi del precetto consacrato nell'art. 40 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 123/62 A. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - COST., ART. 40 - MANCATA EMANAZIONE DELLA LEGGE CHE DEVE DETERMINARE L'AMBITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - NECESSITA' PER LA CORTE DI RICERCARE LE LIMITAZIONI AL DIRITTO - CRITERI DELLA RICERCA - MAGGIORE RISTRETTEZZA DEL POTERE DELLA CORTE RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELL'ORGANO LEGISLATIVO.

L'art. 40 Cost. e' immediatamente precettivo anche nell'attuale periodo di carenza della legge cui esso rinvia per la determinazione dei limiti entro cui l'esercizio del diritto di sciopero puo' ritenersi consentito. Vi sono d'altronde dei limiti coessenziali ad esso, come a qualsiasi altra specie di diritto. Nella ricerca di tali limiti coessenziali, resa necessaria dal mancato adempimento da parte del legislatore dell'imperativo a lui imposto dall'art. 40, la Corte costituzionale gode di un potere piu' ristretto di quello proprio dell'organo legislativo, essendole consentito di far valere solo quelle, fra le possibili limitazioni, che si desumano in modo necessario o dal concetto stesso dello sciopero (qual'e' derivato dalla tradizione accolta dal costituente, e che si concreta nell'astensione totale dal lavoro da parte di piu' lavoratori subordinati al fine della difesa dei loro interessi economici), oppure dalla necessita' di contemperare le esigenze dell'autotutela di categoria con le altre discendenti da interessi generali i quali trovino diretta protezione in principi consacrati nella stessa Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 123/62 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - OGGETTO DEL POTERE DI REGOLAMENTAZIONE RISERVATO ALLA LEGGE.

Il potere di regolamentazione che la Costituzione affida alla legge ha per oggetto il diritto di sciopero in genere, e quindi appare suscettibile di rivolgersi a ciascuno degli elementi che entrano a comporlo, compresi in essi anche i soggetti che ne possono essere titolari, sempreche' tali eventuali limitazioni di carattere soggettivo possano apparire imposte dall'esistenza di salvaguardare interessi generali, i quali trovino diretta protezione in principi consacrati nella stessa costituzione. Non e' quindi esatto che l'art. 40 consenta limiti pertinenti solo all'esercizio del diritto, non gia' alla sua titolarita', con la conseguenza di dovere riconoscere la legittimazione attiva all'esercizio stesso agli appartenenti a qualsiasi categoria di prestatori d'opera.

Parametri costituzionali

SENT. 123/62 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - ABBANDONO COLLETTIVO DI PUBBLICI UFFICI, IMPIEGHI, SERVIZI E LAVORI - PUNIBILITA' DELLO SCIOPERO ECONOMICO DEI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 330 CODICE PENALE - ESCLUSIONE.

I servizi pubblici del genere di quelli considerati nell'art. 330 C.P. non rivestono il grado di importanza sufficiente a provocare, con la lesione di interessi generali che trovano diretta protezione in principi consacrati nella Costituzione, la perdita dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della Costituzione. Da cio' consegue che ai lavoratori addetti a tali servizi, ove si mettano in sciopero, non possano venire inflitte le sanzioni previste dall'art. 330 del Codice penale.

Parametri costituzionali

SENT. 123/62 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - LEGITTIMITA' - LIMITI.

Lo sciopero di cui all'art. 40 e' legittimo solo quando sia rivolto a conseguire fini di carattere economico, secondo si puo' desumere, fra l'altro, dalla collocazione del medesimo sotto il titolo III della I parte della Costituzione, che si intitola appunto ai rapporti economici. La tutela concessa a tali rapporti non rimane pero' circoscritta alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto tale titolo.

Parametri costituzionali

SENT. 123/62 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 504 C.P. NEL CASO DI SCIOPERO ECONOMICO - SCIOPERO POLITICO.

Le sanzioni comminate dall'art. 504 C.P. non si rendono applicabili nel caso di scioperi promossi da fini economici, in cui la pretesa degli scioperanti si faccia valere di fronte alla pubblica autorita' che assume la qualita' di parte del rapporto di lavoro, allo scopo di ottenere che la disciplina di quest'ultimo venga modificata a favore dei dipendenti. La differenziazione operata dal legislatore penale - che emerge mettendo a confronto l'art. 504 C.P. con il precedente art. 503 - fra l'ipotesi della generica pressione esercitata sulla pubblica autorita' e quella di sciopero politico mostra come la pressione stessa debba apprezzarsi diversamente secondo che venga effettuata allo scopo di ottenere provvedimenti che attengono all'indirizzo generale del Governo (e quindi senza alcun collegamento con l'ipotesi dell'art. 40), o invece altri i quali, per essere suscettibili di incidere in modo diretto sul settore del lavoro subordinato e sul rapporto che disciplina quest'ultimo, possono giovarsi della tutela costituzionale.

Parametri costituzionali

SENT. 123/62 F. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - SCIOPERO DI SOLIDARIETA' - LIMITI DI GIUSTIFICAZIONE.

Non e' contestabile la sussistenza di interessi comuni a intere categorie di lavoratori; interessi che, appunto per questo loro carattere diffusivo, non potrebbero non risultare compromessi, sia pure in modo potenziale, per tutti coloro che ne sono titolari, allorche' abbiano subito offesa anche solo in confronto a rapporti di lavoro di singoli o di gruppi limitati di lavoratori. Pertanto, la sospensione dal lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero gia' in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non puo' non trovare giustificazione ove sia accertata l'affinita' dello esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte. E' poi questione di apprezzamento, da rilasciare al giudice di merito, la verifica della sussistenza dei requisiti menzionati, dovendosi argomentare, nei singoli casi, dalla situazione di fatto la specie ed il grado del collegamento fra gli interessi economici di cui si invoca la soddisfazione e, in relazione ad esso, determinare l'ampiezza da assegnare al complesso categoriale formato dai titolari degli interessi stessi; ampiezza che, com'e' ovvio, potra' risultare maggiore o minore a seconda della natura delle rivendicazioni avanzate e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono fatte valore.

Parametri costituzionali

SENT. 123/62 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO PENALE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 330, 504, 505 CODICE PENALE. PRONUNCIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DISAPPLICAZIONE DEMANDATA AL GIUDICE DI MERITO DI NORME DI CUI LA CORTE COSTITUZIONALE ABBIA SOTTOLINEATO ASPETTI DI INCOSTITUZIONALITA', PUR NON DICHIARANDOLE ILLEGITTIME.

Gli artt. 330, 504, 505 C.P., pur presentando aspetti di incostituzionalita', non possono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, in quanto le norme consacrate in tali articoli, data la genericita' della loro formulazione, racchiudono ipotesi di abbandono del lavoro allo scopo di turbarne la continuita' e regolarita', le quali, non rivestendo i caratteri propri dello sciopero economico, non sono sufficienti a sottrarre gli scioperanti alle sanzioni penali nelle norme stesse previste. Sicche' compete al giudice di merito disapplicare tali norme in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40, ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 Codice penale.

Parametri costituzionali