Pronuncia 47/1958

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 504 e 506 del Cod. pen., promosso con ordinanza 23 gennaio 1957 del Tribunale di Caltagirone emessa nel procedimento penale a carico di Vicino Francesco Paolo ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile 1957 ed iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1957. Udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in data 23 gennaio 1957 sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 504 e 506 Cod. pen., che disciplinano la serrata di esercenti di piccole industrie o commerci, in riferimento alle norme degli artt. 40 e 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Relatore: Francesco Gabrieli Pantaleo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 47/58 A. SCIOPERO E SERRATA - COAZIONE ALLA PUBBLICA AUTORITA' MEDIANTE SERRATA - SERRATA DI ESERCENTI DI PICCOLE INDUSTRIE O COMMERCI - ARTT. 504 E 506 COD. PEN. - CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - ESCLUSIONE.

La disposizione dell'art. 40 Cost. riguarda soltanto il "diritto di sciopero", non anche quello di "serrata". E se anche da detta norma si volesse argomentare sulla liceita' della serrata fatta al fine di risolvere con essa contrasti relativi a rapporti di lavoro, siffatta argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata per quanto riguarda l'art. 506 Cod. pen., nella parte in cui, richiamando il precedente art. 504, prevede la serrata fatta da esercenti di piccole aziende commerciali "allo scopo di costringere l'autorita' a dare un provvedimento", non venendo in questione in tale ipotesi alcun rapporto di lavoro. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 506 Cod. pen., sollevata in riferimento alla suddetta norma della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 47/58 B. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LIMITI - DISCIPLINA DEI PREZZI DELLE MERCI DI LARGO CONSUMO - SERRATA - ART. 506 COD. PEN. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 41, primo comma, della Costituzione pone limiti alla iniziativa economica privata nel senso che l'Autorita' puo' predisporre misure protettive del benessere sociale e contemporaneamente restrittive della privata iniziativa, tra le quali e' da comprendere la disciplina dei prezzi delle merci a largo consumo, come le carni bovine. L'esercizio di tale potere da parte della Autorita' non consente coazione a mezzo di serrata. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 506 Cod. pen., sollevata in riferimento alla suddetta norma della Costituzione.

Parametri costituzionali