Pronuncia 53/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 505 cod. pen., promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1978 dal Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Ciardi Sergio ed altri, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 dell'anno 1978; udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 505 cod. pen., sollevata dal Pretore di Pistoia, con ordinanza 22 marzo 1978, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 53/86 A. SCIOPERO E SERRATA - SERRATA A SCOPO DI SOLIDARIETA' O DI PROTESTA - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE PER PROTESTA, EFFETTUATA DA PARTE DI PICCOLI IMPRENDITORI CON SOLTANTO UNO O DUE DIPENDENTI - CONFIGURAZIONE COME REATO - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DELLA SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DA PARTE DI IMPRENDITORE SENZA DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La sospensione, per protesta, dell'attivita' aziendale da parte del datore di lavoro con soltanto uno o due dipendenti - che l'art. 505 cod. pen. incrimina come serrata - non puo' assimilarsi all'ipotesi in cui la sospensione dell'attivita' aziendale - secondo la Corte, dovendosi considerare "sciopero", illegittimamente punita nell'art. 506 cod. pen. - da parte di chi, non avendo persone alle proprie dipendenze, gestisce personalmente l'azienda. E poiche' la scarsa rilevanza del fatto (per l'accertato minimo numero dei dipendenti) trova bensi' definizione, nell'ambito penale, merce' le valutazioni sulla gravita' del reato agli effetti della misura della pena, la disparita' di trattamento, prospettata in proposito, tra piccoli imprenditori appartenenti alla medesima categoria professionale, non puo' dirsi ingiustificata. (Infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 505 cod. pen., in quanto incrimina come serrata la sospensione dell'attivita' aziendale pur se effettuata - in adesione a sciopero di protesta indetto dalla categoria di appartenenza, prevalentemente costituita da piccoli imprenditori senza dipendenti - da parte di chi abbia uno o due dipendenti soltanto.) - S. n. 222/1975.

Parametri costituzionali

SENT. 53/86 B. SCIOPERO E SERRATA - SERRATA A SCOPO DI SOLIDARIETA' O DI PROTESTA - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE PER PROTESTA, EFFETTUATA DA PARTE DI PICCOLI IMPRENDITORI CON SOLTANTO UNO O DUE DIPENDENTI - CONFIGURAZIONE COME REATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La incriminazione, come serrata, nell'art. 505 cod. pen., della sospensione dell'attivita' aziendale, pur se effettuata in adesione a sciopero di protesta indetto da piccoli imprenditori senza dipendenti - da parte di chi abbia uno o due dipendenti soltanto, non comporta violazione della liberta' di iniziativa economica - giacche' questa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale, e fra le legittime misure protettive del benessere sociale la Corte ha gia' indicato la disciplina dei prezzi delle merci a largo consumo: disciplina cui la protesta, nel caso, si riferiva. Peraltro nell'ordinanza di rinvio non vengono in discussione ne' l'istituto della serrata come tale, ne' la problematica della sua rilevanza penale in relazione ai principi generali di liberta'. (Infondatezza - in riferimento all'art. 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 505 cod. pen., in parte qua.) - S. n. 47/1958.

Parametri costituzionali