Pronuncia 237/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 384 e 307 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 3 giugno 1980 dal Tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Miali Rosa iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980; 2) ordinanza emessa il 1 aprile 1983 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Sinopoli Concetta iscritta al n. 945 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984; 3) ordinanza emessa il 14 luglio 1983 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Dall'Ara Patrizia iscritta al n. 1116 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 bis dell'anno 1985; 4) ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dal Giudice istruttore del Tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Ottaviucci Fabrizio iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 bis dell'anno 1985; 5) ordinanza emessa il 28 maggio 1985 dalla Corte di assise di Rovigo nel procedimento penale a carico di Major Laura iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi: a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307, comma quarto, e 384 del codice penale, in relazione all'art. 29 Cost., sollevata con ordinanze n. 751/80, n. 193/85, n. 573/85, rispettivamente dal Tribunale di Novara, dal Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, dalla Corte d'assise di Rovigo; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307, comma quarto, e 384 codice penale, in relazione all'art. 3 Cost., sollevata con ordinanze n. 945/83 e n. 1116/84 dal Tribunale di Torino, nonché dal Tribunale di Novara, dal Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, dalla Corte d'assise di Rovigo con le ordinanze di cui al punto a) del presente dispositivo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giuseppe Borzellino

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 237/86 A. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITA' - CONVIVENZA MORE UXORIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA.

L'art. 29 - come del resto fu pressoche' univocamente palesato in sede di Assemblea Costituente - riguarda la famiglia fondata sul matrimonio, cosicche' rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte, ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale. (Infondatezza - in relazione all'art. 29 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 307, comma quarto, e 384 del codice penale, concernenti casi di non punibilita' per il reato di favoreggiamento, nella parte in cui non si prevede che la scriminante di cui allo stesso art. 384 possa estendersi al convivente more uxorio). - S. n. 30/1983.

Parametri costituzionali

SENT. 237/86 B. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITA' - CONVIVENZA MORE UXORIO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' - INVITO AL LEGISLATORE A PROVVEDERE.

Un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorche' di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) e cio' tanto piu' se vi sia presenza di prole. Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realta' sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione. Tuttavia, nel caso in questione, la eventuale parificazione della convivenza e del coniugio relativamente all'imputato art. 307, quarto comma, c.p., trascenderebbe i ristretti termini del caso, coinvolgendo le altre ipotesi di reato ex art. 384 c.p. e altri istituti, di ordine processuale - la ricusazione del giudice (art. 64, nn. 3 e 4 cod. proc. pen.), la facolta' di astensione dal deporre (art. 350) la titolarita' nella richiesta di revisione delle sentenze di condanna e di connesso esercizio dei relativi diritti (artt. 556, 564) ovvero nella presentazione di domanda di grazia (art. 595) - nonche' la disciplina della separazione dei coniugi, con conseguente necessita' di apprestare un'esaustiva regolamentazione comportante scelte e soluzioni di natura discrezionale, riservate al solo legislatore, al quale peraltro si rinnova la gia' espressa sollecitazione a provvedere in proposito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., degli artt. 307, comma quarto, e 384 cod. pen. (concernenti casi di non punibilita' per il reato di favoreggiamento), nella parte in cui non si prevede che la scriminante di cui allo stesso art. 384, possa estendersi al convivente more uxorio). - S. nn. 45/1980, 6/1977, 198/1986.

Parametri costituzionali