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Pronuncia 8/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 384, 378 e 307 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Brussolo Anna Maria, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, 378 e 307, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, 378 e 307, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Massime

SENT. 8/96 A. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - CAUSE DI NON PUNIBILITA': ART. 384, COMMA PRIMO, COD. PEN. - PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA ESTENSIONE AL CONVIVENTE DI FATTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 199 COD. PROC. PEN. - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui non estende al convivente di fatto, imputato di favoreggiamento personale, la causa di non punibilita' prevista per chi ha commesso il fatto, costretto dalla necessita' di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore - sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.: sia perche' (con riferimento al principio di ragionevolezza) la questione stessa, mirando ad una decisione additiva, implica l'esercizio di potesta' discrezionali riservate al legislatore; sia perche' - sotto il profilo della denunziata irrazionalita' della disposizione in relazione all'art. 199 cod. proc. pen. (che estende la facolta' di astensione dalla testimonianza, "limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale", dai prossimi congiunti a chi "pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso": comma 3, lett. b) - la questione medesima, relativa alla causa di non punibilita' prevista dal primo comma dell'art. 384 cod. pen., se riferita alla fattispecie prefigurata dall'art. 199, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., assume distinti contenuto ad oggetto, idonei a fondare una diversa questione di legittimita' costituzionale, peraltro non proposta. - S. nn. 179/1976, 241/1983, 237/1986, 404/1988, 1063/1988, 559/1989, 32/1992, 267/1992 e 385/1992; O. n. 475/1987. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali

SENT. 8/96 B. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - CAUSE DI NON PUNIBILITA': ART. 384, COMMA 1, COD. PEN. - PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA ESTENSIONE AL CONVIVENTE DI FATTO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 29 COST. - INFONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento all'art. 29 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui non estende al convivente di fatto, imputato di favoreggiamento personale, la causa di non punibilita' prevista per chi ha commesso il fatto, costretto dalla necessita' di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore - in quanto la valutazione, differenziatrice del rapporto di convivenza di fatto rispetto al vincolo coniugale, operata dall'art. 29, in quanto punto di vista di principio assunto dalla Costituzione, costituisce criterio vincolante di comprensione e classificazione, e quindi di assimilazione o differenziazione, dei relativi fatti sociali giuridicamente rilevanti. - S. nn. 45/1980, 237/1986, 404/1988, 423/1988, 310/1989. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali