Pronuncia 198/1982
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen. (Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa) e degli artt. 3 e 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) promossi dal Tribunale di Milano con due ordinanze emesse il 3 marzo 1976 e con una ordinanza emessa il 10 aprile 1978 e dal Pretore di Messina con ordinanza emessa il 22 gennaio 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 470 e 471 del registro ordinanze 1976, al n. 499 del registro ordinanze 1978 e al n. 260 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976, n. 10 del 10 gennaio 1979 e n. 248 del 9 settembre 1981. Visti gli atti di costituzione di Zucconi Guglielmo, di Sechi Lamberto e di Mosca Benedetto e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; uditi gli avvocati Corso Bovio, per Zucconi Guglielmo e per Mosca Benedetto, Vittorio D'Aiello, per Sechi Lamberto, e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice penale sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Milano 10 aprile 1978; 2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Messina; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice penale sollevate con le ordinanze del Tribunale di Milano del 3 marzo 1976 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Arnaldo Maccarone
Data deposito: Wed Nov 24 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ELIA
Massime
SENT. 198/82 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM INAMMISSIBILITA' - SPECIE: ART. 57 COD. PEN.
Norme citate
- codice penale-Art. 57
- legge-Art. 3
Parametri costituzionali
SENT. 198/82 B. STAMPA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI GIORNALE - ART. 3 L. 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 - GRANDI PERIODICI - INCONVENIENTI DI FATTO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.
Norme citate
- legge-Art. 3