Pronuncia 198/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen. (Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa) e degli artt. 3 e 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) promossi dal Tribunale di Milano con due ordinanze emesse il 3 marzo 1976 e con una ordinanza emessa il 10 aprile 1978 e dal Pretore di Messina con ordinanza emessa il 22 gennaio 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 470 e 471 del registro ordinanze 1976, al n. 499 del registro ordinanze 1978 e al n. 260 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976, n. 10 del 10 gennaio 1979 e n. 248 del 9 settembre 1981. Visti gli atti di costituzione di Zucconi Guglielmo, di Sechi Lamberto e di Mosca Benedetto e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; uditi gli avvocati Corso Bovio, per Zucconi Guglielmo e per Mosca Benedetto, Vittorio D'Aiello, per Sechi Lamberto, e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice penale sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Milano 10 aprile 1978; 2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Messina; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice penale sollevate con le ordinanze del Tribunale di Milano del 3 marzo 1976 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Wed Nov 24 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 198/82 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM INAMMISSIBILITA' - SPECIE: ART. 57 COD. PEN.

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata da un'ordinanza che motivi per relationem ad altra ordinanza (specie: responsabilita` di direttore di giornale ex art. 57 c.p.).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 198/82 B. STAMPA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI GIORNALE - ART. 3 L. 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 - GRANDI PERIODICI - INCONVENIENTI DI FATTO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.

Una volta ammessa, la necessita` della previsione di soggetti responsabili dei periodici di fronte alla legge, le modalita` di attuazione della relativa regolamentazione rientrano, in relazione alla scelta tra le possibili soluzioni, nella discrezionalita` del legislatore, ovviamente nei limiti della ragionevolezza. L'identificazione del responsabile nel direttore, che per tale sua funzione e` posto piu` degli altri in grado di seguire tutta l'attivita` del periodico, risponde a sufficienti criteri di razionalita`. Invero tale scelta, come la Corte ebbe gia` occasione di affermare sin dalla sentenza n. 3 del 1956, rappresenta un momento di particolare rilievo nella evoluzione della legislazione sulla stampa facendo coincidere, a differenza del regime originario, che identificava il responsabile in un soggetto estraneo al periodico, il soggetto stesso con chi del periodico "e` in effetti la guida e l'ispiratore". Cio` non toglie, ovviamente, che la situazione dei grandi periodici, le cui ampie dimensioni comportano crescente complessita` delle strutture, vastita` di materiale elaborato, molteplicita` di edizioni locali, si presenti con aspetti peculiari rispetto alla problematica in esame. Ne` puo` negarsi che l'attuale disciplina comporti inconvenienti per quanto riguarda le difficolta` che il responsabile unico puo` incontrare nell'osservanza degli obblighi che gli incombono. Trattasi tuttavia di circostanze inerenti alle modalita` di fatto dell'attuazione della disciplina che, come tali, non rientrano direttamente nella previsione normativa e non sono quindi idonee, di per se`, a costituire motivo di illegittimita` costituzionale. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 l. 8 febbraio 1948, n. 47, promossa in riferimento all'art. 3 Cost.

Norme citate

  • legge-Art. 3

Parametri costituzionali

SENT. 198/82 C. STAMPA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI GIORNALE - ART. 57 C.P. - NATURA - PERIODICI LOCALI E A DIFFUSIONE NAZIONALE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. INSUSSISTENZA.

L'art. 1 l. 4 marzo 1958 n. 127, riformulando l'art. 57 c.p., delinea la responsabilita` del direttore nella prospettiva di adeguare maggiormente la relativa disciplina al principio costituzionale della personalita` della responsabilita` penale. In particolare, secondo la nuova norma la colpa e` espressamente individuata nella violazione di una specifica regola di condotta, quale e` appunto quella prescritta dalla norma stessa quando dispone che il direttore deve "esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati". A maggior ragione, quindi, attualmente, e` valido quanto gia` affermato dalla Corte con la sentenza n. 3 del 1956 a proposito del fondamento della responsabilita` del direttore, cioe` che questi risponde "per fatto proprio", per lo meno perche` tra la sua omissione e l'evento c'e` un nesso di causalita` materiale "al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilita` il connotato della personalita`". Il che consente, d'altra parte, di ritenere che la responsabilita` del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.), nessuna ragione imponendo che questi principi generali, di rigorosa osservanza, non trovino applicazione puntuale anche in questo caso. In tal modo l'unitarieta` della disciplina della responsabilita` penale del direttore di un periodico posta all'art. 57 c.p., indipendentemente dalla circostanza di fatto che trattasi di periodici a diffusione locale o a diffusione nazionale, risponde ad un principio di razionalita` sufficiente ad escludere il contrasto con l'art. 3 Cost.

Parametri costituzionali